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Utilizzo delle alienazioni patrimoniali per finanziare la quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari in scadenza nell’anno o negli esercizi futuri

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
Un Sindaco ha interrogato il magistrato contabile, ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, circa la possibilità di utilizzare i proventi derivanti da alienazioni patrimoniali realizzati negli anni antecedenti l’emanazione della L. 27 dicembre 2017, n. 205(segnatamente, anni 2011, 2012, 2013) e mantenuti nella quota di avanzo di amministrazione vincolato, a copertura delle spese per quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento per l’annualità 2019.
Giova ricordare, per chiarezza, che l’art. 1, comma 866L. n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), ha consentito agli enti locali, in via sperimentale per gli anni dal 2018 al 2020, di utilizzare i proventi delle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni/piani di razionalizzazione (come, per esempio, quelle previste in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate dagli artt. 20 e 24D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175), per finanziare le quote capitali dei mutui/prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno/in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento; detta possibilità, tuttavia, è consentita esclusivamente agli enti locali che: a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell’esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2; b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall’Allegato 7 annesso al D.Lgs. n. 118 del 2011; c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
La soprarichiamata disposizione è stata poi modificata dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella recentissima L. 11 febbraio 2019, n. 12, la quale, all’art. 11-bis, comma 4, ha soppresso le parole “per gli anni 2018/2020“: in buona sostanza, il comma 4 interviene sulla disposizione di cui all’art. 1, comma 866L. n. 205 del 2017, facendo venir meno ogni riferimento temporale e, così, mettendo a regime la possibilità, riconosciuta agli enti locali che presentano determinate condizioni, di avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento.
Per effetto della detta norma, quindi, i proventi da alienazione patrimoniale realizzati dagli enti locali che possono esercitare la facoltà introdotta dalla L. n. 205 del 2017, concorrono al raggiungimento dell’equilibrio corrente, innovando rispetto alla previgente disciplina, per l’ammessa possibilità di destinare i proventi da alienazioni patrimoniali alla copertura delle quote capitali di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari e non più prioritariamente a spese d’investimento (come previsto da: i) il comma 6, art. 162TUEL, che con riferimento agli equilibri di bilancio, statuisce che “le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in conto capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie ed alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l’esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell’entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti…e non possono avere altra forma di finanziamento“; ii) l’art. 199TUEL, per effetto del quale, al fine di attivare gli investimenti, gli enti locali possono utilizzare, fra l’altro, “entrate derivanti dall’alienazione di beni e diritti patrimoniali“; iii) l’art. 1, comma 443, L. 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità per il 2013, secondo cui: “in applicazione del secondo periodo del comma 6 dell’art. 162D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito“; iv) l’art. 56-bis, comma 11, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, nel testo modificato dall’art. 7, comma 5, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, che impone di destinare il 10% dei proventi – risorse nette – derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali alla riduzione dell’indebitamento).
Tutto quanto premesso, l’adita Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la deliberazione 19 marzo 2019, n. 23, ritiene che al quesito formulato dall’Ente debba essere data risposta negativa per due ragioni sostanziali: 1) perché nella disposizione oggetto di scrutinio non si rinviene alcun elemento sul quale fondare ragionevolmente una deroga al principio generale d’irretroattività della legge, ex art. 11, comma 1, Preleggi; 2) in quanto non può non evidenziarsi la natura eccezionale della disposizione de qua, che introduce una rilevante deroga alla regola generale sull’equilibrio di bilancio corrente degli enti locali: a) permettendo di destinare i proventi derivanti, per esempio, dalle cessioni di immobili e/o di altri cespiti patrimoniali, al finanziamento delle spese iscritte nel titolo IV, relative al rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari; b) consentendo non solo di finanziare la quota capitale di competenza dell’anno in base al piano di ammortamento, ma anche di anticipare il pagamento delle quote in scadenza negli anni successivi.
Per queste ragioni, con riguardo alla problematica sollevata dall’Ente in ordine ai proventi derivanti da alienazioni patrimoniali realizzati negli anni antecedenti l’emanazione della L. n. 205 del 2017 e mantenuti nella quota di avanzo di amministrazione vincolato, il giudice dei conti ritiene che gli stessi costituiscono entrate soggette a vincoli di destinazione, di modo che per i medesimi non residua in capo all’Ente alcun margine di discrezionalità – e tanto meno riconducibile alle coperture contemplate dal legislatore del 2017 – né alcuna possibilità di disporne in maniera differente rispetto alla rigorosa finalizzazione individuata ex lege (e come più sopra vista).
In conclusione, secondo il magistrato contabile piemontese, la disposizione normativa di cui all’art. 1, comma 866L. n. 205 del 2017, che consente agli enti locali di destinare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano d’ammortamento, non possiede natura retroattiva; ciò non solo in quanto nella disposizione in esame non si rinviene alcun elemento sul quale fondare una deroga al principio d’irretroattività, ma anche perché la stessa ha natura eccezionale, introducendo una rilevante deroga alla regola generale sull’equilibrio di bilancio corrente degli enti locali: la norma, in difformità rispetto alla regola generale secondo cui i proventi delle alienazioni patrimoniali sono destinati al finanziamento della spesa d’investimento, consente l’utilizzo delle risorse derivanti da alienazioni patrimoniali anche in presenza di spese d’investimento per finanziare la quota capitale di mutui e prestiti obbligazionari in scadenza nell’anno o negli esercizi futuri.

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