15/05/2019 – La Commissione di gara per la gestione delle sanzioni deve essere composta da esperti

La Commissione di gara per la gestione delle sanzioni deve essere composta da esperti

di Roberto Rossetti – Comandante Polizia Locale
Una ditta non vincitrice della gara d’appalto per la gestione di tutte le infrazioni al Codice della Strada elevate dalla Polizia Locale ricorre al T.A.R. denunciando alcune presunte irregolarità nella procedura di affidamento ed, in particolare, l’illegittima composizione della Commissione di gara, in violazione dell’art. 77D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti).
Tale Commissione era composta da due architetti e da un vice Comandante della Polizia Locale, a fronte dell’esigenza di valutare, soprattutto, la funzionalità dei vari software proposti dalle ditte partecipanti.
L’art. 77 predetto (come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 2017) dispone che: “la valutazione delle offerte è affidata ad una Commissione giudicatrice sia composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto“, richiedendo, dunque, che i componenti di detto organo siano in possesso di un livello di professionalità, con particolare riferimento all’oggetto dell’appalto.
Per orientamento giurisprudenziale consolidato, non è necessario che tutti i componenti della Commissione giudicatrice siano esperti in ciascuna delle materie o addirittura delle tematiche alle quali attengono i singoli aspetti presi in considerazione dal bando di gara ai fini valutativi. La legittima composizione della Commissione presuppone la prevalente, seppur non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto (cfr. Cons. di Stato, Sez V, 11 luglio 2017, n. 3400).
I dati in base ai quali si può ritenere presente una preparazione specifica dei componenti della Commissione non richiede necessariamente che tutti debbano essere laureati, essendo sufficiente che il titolo di studio vantato, unitamente all’esperienza maturata, siano adeguati alla prestazione oggetto di gara (cfr. Parere ANAC n. 46 del 21 marzo 2012).
Nella fattispecie ai commissari è stato chiesto di valutare le caratteristiche dei dispositivi di rilevamento della velocità offerti (con un massimo di 25 punti), la modalità di gestione del ciclo sanzionatorio con il software gestionale proposto (con un massimo di 40 punti), nonché le proposte migliorative (con un massimo di 10 punti). Inoltre il capitolato d’oneri descrive dettagliatamente le specifiche funzionali minime che il software gestionale proposto dovrà necessariamente possedere, prescrivendo tra l’altro che per tutta la durata dell’appalto l’aggiudicatario debba garantire un servizio di assistenza sia sul software di gestione sia sul servizio prestato.
Per tali valutazioni è stata nominata una Commissione giudicatrice composta da due architetti e da un vice Comandante della Polizia Locale, che l’aggiudicataria controinteressata ritiene adeguatamente preparata per valutare l’offerta tecnica, essendo composta da due tecnici esperti in materia di affidamenti e da un ufficiale di Polizia Locale che è esperto delle procedure sanzionatorie da gestire.
Pur essendo facilmente dimostrabile la competenza del funzionario di Polizia Locale per i procedimenti sanzionatori, la Commissione non risulta, a giudizio del Collegio, munita di un membro dotato di specifiche cognizioni tecniche informatiche. Ciò era richiesto dalla particolare tipologia del servizio oggetto di gara e dai requisiti minimi richiesti per il software gestionale, che richiedono, per la loro obiettiva valutazione, competenze tecniche specifiche, che i commissari designati non sembrano possedere, in quando dovrebbero essere in grado di conoscere il funzionamento del software, le sue caratteristiche tecniche e gli eventuali errori di sistema che potrebbero verificarsi.
L’assenza nella Commissione di persone con dimostrate capacità e professionalità tecniche informatiche, rende la stessa non rispondente alle esigenze valutative richieste dal bando di gara e quindi, al dettato normativo previsto dall’art. 77 del codice degli appalti.
Di recente lo stesso Tribunale aveva ritenuto, per lo stesso motivo, non adeguata una commissione di gara di appalto avente lo stesso oggetto del bando in esame e composta da due avvocati e un dottore commercialista (cfr. sentenza 29 ottobre 2018, n. 1806).
Per quanto sopra, il T.A.R. accoglie il ricorso e annulla tutti gli atti ed i provvedimenti di gara a partire dalla nomina della Commissione.

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