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Molise, del. n. 69 – Calcolo del Turn over

Pubblicato il 14 maggio 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, in particolare chiedendo se il limite alle assunzioni entro le “cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute” possa essere considerato come vincolo di spesa corrispondente alle cessazioni (tale per cui, ad esempio, la cessazione di un’unità in regime di full time potrebbe in ipotesi favorire l’assunzione di due unità in regime di part time), anziché come limite numerico di unità di personale acquisibile.
I magistrati contabili del Molise con la deliberazione 69/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 maggio, hanno chiarito che, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il turn over entro il “limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato”, ex articolo 1, comma 562 della legge n. 296/2006, non osta all’avvio di procedimenti assunzionali entro il tetto di spesa corrispondente alle cessazioni intervenute (Sez. Autonomie, del n. 4/2019).
Conseguentemente, è anche possibile conservare, ai fini delle future assunzioni, il risparmio di spesa che si realizzi per effetto della instaurazione del rapporto di lavoro con personale inquadrato in categoria inferiore a quella del personale cessato.
Ovviamente, spetta al Comune, valutare attentamente la situazione concreta al fine di procedere nel rispetto dei tetti di spesa, oltre che eseguire tutti gli adempimenti connessi alla programmazione del fabbisogno del personale, alla determinazione delle dotazioni organiche, ecc. secondo le indicazioni della vigente normativa.

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