15/04/2019 – TARI: sono tassabili tutti i locali, posseduti o detenuti, oggettivamente idonei all’uso anche se di fatto non utilizzati

TARI: sono tassabili tutti i locali, posseduti o detenuti, oggettivamente idonei all’uso anche se di fatto non utilizzati

QUI Cassazione Civile Ord. Sez. 5 – Num. 10156 – pubblicata il 11/04/2019

“La Tassa rifiuti (TARI) ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i preesistenti tributi dovuti ai comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (noti in precedenza con gli acronimi di TARSU e, successivamente, di TIA e TARES), conservandone, peraltro, la medesima natura tributaria, taluni presupposti e modalità di determinazione, ed è dovuta, ai sensi della legge n. 147 del 2013, per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe non operano in via automatica in base alla mera sussistenza della previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti (Cass. n. 22130/2017).

Infatti, l’art. 1, comma 641, I. n. 147 del 2013, individua il presupposto della Tari nel “possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”, per cui, ai fini che qui rilevano, sono tassabili tutti i locali, posseduti o detenuti, oggettivamente idonei all’uso anche se di fatto non utilizzati ovvero, detto in altri termini, devono ritenersi esclusi dalla tassazione locali ed aree oggettivamente inutilizzabili e non soltanto soggettivamente inutilizzati, permanendo la possibilità di usufruire del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani.

Potendosi estendere alla TARI l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di TARSU, con riguardo all’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993, giova ricordare che detta norma indica come causa di esclusione dell’obbligo del tributo le condizioni di “obiettiva” impossibilità di utilizzo dell’immobile, che non possono essere individuate nella mancata utilizzazione dello stesso legata alla volontà o alle esigenze del tutto soggettive dell’utente (Cass. n. 18316/2004; n. 17524/2009), e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell’area, non coincidendo tanto le prime che il secondo con l’obiettiva non utilizzabilità dell’immobile, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, citato (Cass. n. 9633/2012; Cass. n. 22770/2009).

Questa Corte, sempre in tema di TARSU, ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, “nel caso di esercizi alberghieri dotati di licenza annuale, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti, ai fini della esenzione dalla tassa non è sufficiente la sola denuncia di chiusura invernale ma occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità della struttura” (Cass. 22756/2016), così ribadendo che la tassa è dovuta ove sussista la obiettiva possibilità di usufruire del servizio, a prescindere dalla sua fruizione, essendo il presupposto del tributo costituito dalla occupazione o conduzione di locali a qualsiasi uso adibiti (Cass. n. 33426/2018; n. 9633/2012)…”

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto