15/04/2019 – Spese di rappresentanza: i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile

Spese di rappresentanza: i principi elaborati dalla giurisprudenza contabile

Pubblicato il 12 aprile 2019


L’adozione di apposito Regolamento, o atto a valenza regolamentare equipollente, che disciplini i casi nei quali è consentito il sostenimento, da parte dell’amministrazione comunale, delle spese di rappresentanza, risponde a principi di sana gestione finanziaria.

La disciplina generale ed astratta degli aspetti di rilievo delle spese di rappresentanza (quali, a titolo esemplificativo, la definizione di spesa di rappresentanza, l’enucleazione delle tipologie ritenute ammissibili, l’individuazione dei soggetti competenti a sostenerle, le modalità di imputazione contabile delle stesse) conferisce alle relative procedure la necessaria trasparenza e conoscibilità a garanzia della corretta spendita del danaro pubblico, in modo che sia sottratta a contingenti scelte degli organi di governo.

Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Corti, sez. contr. Campania, con la deliberazione n. 77 depositata il 3 aprile 2019, nell’ambito del controllo-monitoraggio del prospetto delle spese di rappresentanza sostenute da un comune.

Nel corso dell’istruttoria era emersa la mancata adozione da parte dell’Ente del regolamento disciplinante l’effettuazione delle spese di rappresentanza.

Come osservato dai magistrati contabili, le spese di rappresentanza, in quanto non necessarie, sono da considerarsi come recessive rispetto ad altre voci di spesa pubblica e, soprattutto, sono sottoposte a specifici vincoli di contenimento (in questo senso, l’articolo 6, comma 8, del d.l. 78/2010).

E’, quindi, opportuno, che il singolo Ente adotti uno specifico regolamento interno per le spese di rappresentanza, al fine di garantire la trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità delle relative procedure.

Il Regolamento delle spese di rappresentanza, costituisce, infatti, attuazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall’articolo 97 della Costituzione ed ha lo scopo di:

  • garantire il contenimento della spesa pubblica;
  • uniformare la gestione al rispetto della normativa vigente e dei principi elaborati dalla giurisprudenza contabile;
  • semplificare le procedure amministrative e contabili dell’attività propedeutica e consequenziale alle spese di rappresentanza.

In particolare, è necessario che il Regolamento sia conforme ai principi di carattere procedimentale e sostanziale d’inerenza, ufficialità e congruità, elaborati dalla giurisprudenza della Corte dei conti.

La giurisprudenza contabile offre indicazioni chiare sulla nozione di “spesa di rappresentanza” e su quali siano le condizioni legittimanti l’utilizzo del denaro pubblico in relazione a tali finalità: le predette spese, per essere giustificate, devono assolvere il preciso scopo di promuovere, verso l’esterno, l’immagine dell’Ente (Corte dei Conti, sez. Lombardia, del. n. 244/2018del. n. 178/2017del. n. 200/2016del. n. 306/2015sez. Emilia, del. n. 59/2015)

Esulano, di contro, da tale ambito le spese che rientrano nell’attività tipica e nelle competenze dell’ente, nonché quelle che rientrano nel quadro dei normali rapporti istituzionali e di servizio, in quanto relative ad interlocuzioni che rientrano nelle ordinarie attività cui gli enti sono chiamati per legge.

In particolare, come precisato dai magistrati contabili, non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non sono effettuabili con oneri a carico dell’ente:

  • gli atti di mera liberalità;
  • le spese di ospitalità effettuate in occasione di visite di soggetti in veste informale o non ufficiale;
  • l’acquisto di generi di conforto in occasione di riunioni della Giunta o del Consiglio Comunale;
  • omaggi, pranzi o rinfreschi offerti ad Amministratori o dipendenti;
  • ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell’ente o di soggetti legati all’ente da rapporti di tipo professionale o commerciale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni, ecc.);
  • spese connesse con l’attività politica volte a promuovere l’immagine degli amministratori e non l’attività o i servizi offerti alla cittadinanza.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Campania del. n. 77 – 19

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