15/04/2019 – Legittima la previsione di decadenza con la cessazione del Sindaco

 Legittima la previsione di decadenza con la cessazione del Sindaco

Corte costituzionale, 22 febbraio 2019, n. 22

L’art. 99,commi 2 e 3,D.Lgs.n. 267/2000 è legittimo e non contrasta con la Costituzione poiché il segretario comunale è figura apicale e intrattiene con il sindaco rapporti diretti, senza intermediazione di altri dirigenti o strutture amministrative. Pertanto, la previsione normativa di decadenza con la cessazione dalla carica delSindaco si presenta come riflesso di un non irragionevole punto di equilibrio tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali, da una parte, e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività, dall’altro. Da questo punto di vista, tenendo conto delle peculiarità delle funzioni del segretario comunale, la previsione della sua decadenza alla cessazione del mandato del sindaco non raggiunge la soglia oltre la quale vi sarebbe violazione dell’art. 97 Cost., non traducendosi nell’automatica compromissione né dell’imparzialità dell’azione amministrativa, né della sua continuità. (1)

(1) La sentenza della Corte costituzionale riveste estremo interesse poiché contiene un’ampia ricostruzione sull’origine della figura del Segretario comunale, sull’inquadramento che ha assunto nell’evoluzione della disciplina degli Enti locali e sulle funzioni attualmente previste dall’ordinamento, giungendo ad una conclusione di equilibrio in relazione alla questione terzietà – fiduciarietà che appare piuttosto delicata.

Il giudice delle leggi afferma, infatti che “l’evoluzione della normativa relativa al segretario comunale appare ispirata da concezioni spesso diverse e da disegni riformatori non sempre coerenti. E se in tale complessa evoluzione una linea di continuità è rintracciabile, essa consiste nella incessante ricerca di punti di equilibrio fra due esigenze non facilmente conciliabili: il riconoscimento dell’autonomia degli enti locali, da una parte, e la necessità, dall’altra, di garantire adeguati strumenti di controllo della loro attività.

Lo statuto burocratico e funzionale che lo caratterizza resta segnato da aspetti tra loro in apparenza dissonanti.

Da un lato funzionario statale assunto per concorso, ma dall’altro preposto allo svolgimento effettivo delle sue funzioni attraverso una nomina relativamente discrezionale del sindaco; non revocabile ad nutum durante il mandato (salvo che per violazione dei doveri  d’ufficio), ma destinato a cessare automaticamente dalle proprie funzioni al mutare del sindaco (salvo conferma), eppure anche in tal caso garantito nella stabilità del suo status giuridico ed economico e del suo rapporto d’ufficio, permanendo iscritto all’albo dopo la mancata conferma e restando perciò a disposizione per successivi incarichi; decaduto “automaticamente dall’incarico con la cessazione del mandato del sindaco”, come si esprime la legge, ciononostante chiamato a continuare nelle sue funzioni per un periodo non breve, non inferiore a due e non superiore a quattro mesi, in attesa di eventuale conferma, a garanzia della stessa continuità dell’azione amministrativa; titolare di attribuzioni multiformi, come si dirà meglio: neutrali, di controllo e di certificazione, da una parte, ma dall’altra di gestione quasi manageriale e di supporto propositivo all’azione degli organi comunali”.

Giancarlo Astegiano

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