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Spesa per i segretari da includere nel tetto 2016

di Luigi Oliveri

Nella quantificazione della spesa complessiva del salario accessorio ai fini del rispetto del tetto del 2016 vanno comprese anche le retribuzioni di posizione e risultato assegnate al segretario comunale. La Corte conti Puglia, col parere 21 febbraio 2019, n. 27, risolve un quesito che interessa molti comuni, poiché l’assegnazione di incarichi gestionali al segretario comunale è parecchio diffusa, specie negli enti di minori dimensioni. Secondo il comune, vista la disomogeneità delle fonti di regolazione delle retribuzione di posizione e risultato dei funzionari (la cui disciplina è contenuta nella contrattazione collettiva di comparto) e quella dei segretari (la cui fonte è una diversa contrattazione collettiva), occorrerebbe isolare la spesa connessa alla retribuzione di risultato del segretario comunale incaricato come responsabile di posizione organizzativa, «per ragioni di omogeneità dei valori da assumere a riferimento». La Corte non accoglie il ragionamento proposto e spiega che «il limite introdotto dall’art. 23, comma 2 del dlgs n. 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale (di comparto, titolare di posizione organizzativa, dirigente, segretari comunali e provinciali)». Il parere si sofferma sulla funzione svolta dall’articolo 23, comma 2, del dlgs 75/2017, consistente nell’assicurare la messa sotto controllo dell’aggregato spesa complessiva per il salario accessorio, rispetto ad un parametro di riferimento quale il tetto 2016; in tale aggregato rientra ogni voce di spesa per il salario accessorio, qualsiasi sia il titolo di provenienza. Quindi, l’operazione di «isolamento» del compenso del segretario legato al risultato quale responsabile di posizione organizzativa non può considerarsi corretta «poiché il limite ex art. 23, comma 2 del dlgs n. 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale». Infatti, non viene in rilievo l’omogeneità settoriale dei valori di riferimento, ma «la finalità generale di inclusione, nell’ambito del tetto più volte citato, di tutte le somme complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale».

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