15/03/2019 – Il direttore dei lavori è comunque responsabile

Il direttore dei lavori è comunque responsabile

di Andrea Magagnoli

Il direttore dei lavori è responsabile per le violazioni alla normativa edilizia conseguenti a un controllo negligente sull’ esecuzione dell’opera. Questo il principio individuato da parte dei giudici della Cassazione con la sentenza n. 6359/2019. Il caso trae origine da un procedimento che aveva portato alla condanna di un direttore dei lavori, per i reati conseguenti alle violazioni alla normativa edilizia realizzatesi nel corso dell’esecuzione dell’opera lui affidata. Il reo ricorreva per Cassazione, ritenendo la decisione di secondo grado illegittima deduceva l’assenza di ogni titolo di responsabilità a suo carico per reati, che non potevano ad ogni modo essergli imputati e ai quali egli era totalmente estraneo. Gli ermellini ritenevano la tesi difensiva infondata, argomentando come dalla semplice acquisizione della carica di direttore dei lavori consegua una ben precisa posizione di garanzia, afferente le modalità tramite le quali vengono effettuati i lavori. In particolare, osservano gli ermellini come in capo al direttore dei lavori, data la sua funzione e la sua competenza tecnica, incomba un ben preciso obbligo di assicurare il rispetto della normativa, e che nel caso di violazioni alla stessa consegua in via automatica una responsabilità in tutte le sedi comprese quella penale. La sentenza è in linea con i precedenti giurisprudenziali (sez. 3, n. 14504/2009, Rv. 243474 Sez. 3, n. 38924/2006, Rv. 235465 tra le tante).

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