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Gare: sulla nozione di servizi/forniture analoghi

Pubblicato il 14 marzo 2019


Quando la lex specialis di gara richiede, quale requisito di capacità tecnica, il pregresso svolgimento di servizi/forniture analoghi, la stazione appaltante è tenuta a valutare in concreto la corrispondenza effettiva e concreta delle capacità dichiarate dai concorrenti.

A tal fine è necessario tenere presente che l’analogia va identificata nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto e nel complesso delle esperienze pregresse.

Ciò in quanto il concetto di servizi analoghi non può tradursi impropriamente in quello di servizi identici.

Questo il principio ribadito dal Tar Emilia Romagna, Bologna, con la sentenza n. 231 dell’8 marzo 2019.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il concetto di “servizio analogo”, e parimenti quello di “fornitura analoga”, deve essere inteso non come identità, ma come mera similitudine tra le prestazioni richieste (Tar Palermo, sent. n. 1609/2018; Tar Toscana, sent. n. 132/2018 e n. 1371/2017Cons. Stato, sent. n. 1608/2017, n. 3717/2015, n. 3220/2014).

Di conseguenza, in chiave di favor partecipationis, un servizio può considerarsi analogo a quello posto a gara se rientrante nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto (Cons. Stato, sent. n. 5944/2017).

La valutazione che deve compiere la stazione appaltante deve essere fondata su un iter logico-giuridico caratterizzato da logicità, razionalità e ragionevolezza, considerata la necessità di perseguire un opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche.

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