15/03/2019 – Debiti fuori bilancio e atto transattivo

Debiti fuori bilancio e atto transattivo

QUI Corte dei conti della Puglia, n.2/2019

In relazione al costante ricorso alla procedura di riconoscimento di debiti fuori bilancio, si osserva che essi rappresentano obbligazioni verso terzi assunte in violazione delle norme giuscontabili che regolano il processo finanziario della spesa e, in particolare, in mancanza del dovuto atto contabile d’impegno.

La disciplina normativa in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio, come noto, assume carattere eccezionale ed è finalizzata a ricondurre, nei casi

tassativamente indicati dal legislatore, particolari tipologie di spesa nel sistema di bilancio (Deliberazione di questa Sezione n. 29/2018/PAR).

Con riferimento ai debiti fuori bilancio non riconosciuti entro l’esercizio in cui l’Ente ne ha avuto notizia, il Collegio ritiene necessario, inoltre, segnalare che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ove ne ricorrano i requisiti richiesti dall’ordinamento, debba avvenire con urgenza e comunque non appena il Responsabile del servizio ne venga a conoscenza.

E’ stato chiesto all’ Ente di fornire l’elenco dei debiti fuori bilancio riconosciuti in ciascuno degli esercizi 2014-2015-2016, secondo la classificazione definita dall’art. 194 del TUEL (lett. a, b, c, etc.), specificando ulteriormente, per ogni singolo debito: gli estremi della delibera di riconoscimento, l’origine della debitoria (fattura, sentenza, decreto ingiuntivo, etc.), l’importo, la data in cui l’ente è venuto formalmente a conoscenza dello stesso, l’annualità di bilancio su cui risulta impegnato l’importo, la data del pagamento.

In sede di risposta istruttoria è emerso che alcuni debiti che l’Ente aveva inizialmente considerato debiti fuori bilancio, sono stati poi ritenuti, dai responsabili dei relativi procedimenti, non rientranti in tale fattispecie perché essi hanno dato luogo all’approvazione di un atto transattivo da parte della Giunta Comunale.

Per tali debiti l’Ente ha ritenuto di non dover procedere al riconoscimento con atto di Consiglio Comunale (il Comune richiama, a tal proposito, il parere n. 80/2017 di questa Sezione).”

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