15/02/2019 – Limiti assunzionali enti di piccole dimensioni: questione di massima

Sardegna, del. n. 12 – Limiti assunzionali enti di piccole dimensioni: questione di massima

Pubblicato il 14 febbraio 2019


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 che determina un tetto complessivo alla spesa del personale pari all’ammontare dell’anno 2008, prevedendo altresì la possibilità di procedere all’assunzione di nuovo personale nel limite delle cessazioni di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel precedente anno.

In particolare l’ente ha chiesto se, nel rispetto del corrispondente ammontare della spesa del personale dell’anno 2008, sia possibile procedere all’assunzione di due part time a 18 ore a fronte di una sola cessazione full time a 36 ore.

I magistrati contabili della Sardegna con la deliberazione 12/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 febbraio, hanno rimesso la questione alla Sezione Autonomie.

Secondo i magistrati contabili della Sardegna, un’interpretazione del comma 562 nel senso di consentire unicamente una sostituzione “per teste” del personale cessato e/o una sostituzione con corrispondenza di funzioni e categoria professionale, risulterebbe ingiustificatamente limitativa dell’autonomia organizzativa dell’ente locale.

Tuttavia, nel tempo è stata fornita un’interpretazione del dato normativo nel senso della necessaria corrispondenza numerica tra cessazioni intervenute e capacità assunzionale.

In ragione del contrasto interpretativo, i magistrati contabili della Sardegna hanno rimesso la questione di massima alla Sezione Autonomie, affinché sia stabilito se, per la corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, sia possibile che a fronte di un’unica cessazione a tempo indeterminato e pieno, si possa procedere a più assunzioni a tempo parziale, nel rispetto della spesa del personale dell’anno 2008.

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