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Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada ex art. 208
da MIMMO CAROLA su 14 GENNAIO 2020
I giudici della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia con la con deliberazione n. 369 del 26 settembre 2019 si sono pronunciati sulla questione di massima riguardante le destinazioni dei proventi del codice della strada per remunerare il personale della polizia locale.
IL CASO
Il Sindaco del Comune di San Giuliano Milanese inoltrava richiesta di parere in materia di utilizzo dei proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada ex art. 208 e relativa assoggettabilità ai vincoli di finanza pubblica. Preliminarmente il sindaco richiama la deliberazione nella quale la Sezione delle autonomie della Corte ha enunciato, tra l’altro, il seguente principio di diritto: “I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel “Fondo risorse decentrate” e destinata all’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell’ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”. Rileva, in particolare, come i valori delle somme effettivamente riscosse a titolo di proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada ex art. 208 possono essere noti solamente alla conclusione dell’esercizio finanziario, mentre le norme in materia di costituzione del fondo risorse decentrate richiedono che lo stesso debba essere costituito entro la fine dell’anno di riferimento, pena l’impossibilità di prevedere e utilizzare le risorse variabili stesse. La discordanza temporale impedirebbe all’Ente di rendere concretamente applicabile il beneficio della deroga al limite. Conseguentemente il sindaco chiedeva se poteva computare nel fondo risorse decentrate dell’anno corrente, le quote dei proventi contravvenzionali risultanti eccedenti in forma differita, ossia utilizzando le somme effettivamente accertate a bilancio consuntivo quale differenza tra l’anno 2017 e il 2018.
LA DECISIONE
I giudici precisano che, al fine di meglio delimitare e chiarire l’ambito di trattazione della questione posta, le Sezioni regionali di controllo non possono pronunciarsi su quesiti che implichino valutazioni sui comportamenti amministrativi o attinenti a casi concreti o ad atti gestionali già adottati o da adottare da parte dell’ente. Sulla scorta delle conclusioni raggiunte in sede consultiva, difatti, l’ente non può mirare ad ottenere l’avallo preventivo, o successivo, della magistratura contabile in riferimento alla definizione di specifici atti gestionali, tenuto anche conto della posizione di terzietà e indipendenza che caratterizza la Corte dei conti quale organo magistratuale. Ergo risulta improprio il riferimento, nell’istanza in esame, alle entrate effettivamente accertate, anziché riscosse, come riportato dalla pronuncia della Sezione delle autonomie in discorso. In tale contesto, ai fini dell’operatività della predetta deroga, spetta all’ente locale, nel quadro dei limiti normativi e della disciplina di fonte contrattuale che regola la costituzione del Fondo per le risorse decentrate, valutare la sussistenza delle condizioni, già doverosamente enucleate nei propri strumenti di programmazione e bilancio, per un’eventuale, motivata implementazione in corso d’esercizio della parte variabile del Fondo una volta determinata la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio (che dovrà essere all’uopo opportunamente monitorata) nei termini e alle condizioni affermate nella pronuncia nomofilattica in parola.

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