15/01/2020 – Il nuovo sistema delle assunzioni fa tramontare i vincoli medianti tetti al turn over

Il nuovo sistema delle assunzioni fa tramontare i vincoli medianti tetti al turn over
L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 15/1/2020)
Il combinato di sposto tra articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019, come novellato dall’articolo 1, comma 853, della legge 160/2019 e il D.P.C.M. (non ancora in vigore) attuativo archivia definitivamente (per fortuna) il complicatissimo sistema di contenimento della spesa del personale che da molti anni affligge le pubbliche amministrazioni.

Nelle versioni più recenti, risalenti almeno al 2014, data della prima riforma-Madia, il legislatore ha imposto il controllo, anzi, la progressiva riduzione della spesa del personale mediante due principali strumenti:

  1. l’imposizione di tetti massimi alla spesa, varie volte modificati e rinvenibili nei testi consolidati (novellati molte, troppe volte) nell’articolo 1, commi 557-quater e 562 della legge 296/2006, e cioè: la media delle spese del triennio 2011-2013 per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti e la spesa del 2008 per gli enti fino a 1.000 abitanti;
  2. la previsione di limiti al turn over, un tempo riguardanti il numero dei dipendenti cessati e poi nel 2014 ricondotto al costo delle cessazioni; limiti che hanno spaziato dal 25% al 30%, al 40%, al 60% all’80%, con anche la possibilità che il 25% si elevasse al 75% per enti riconosciuti come “virtuosi”, fino al 100% in una contradanza impazzita che ha caratterizzato quasi un decennio di leggi finanziarie, di stabilità e di bilancio.
Molti operatori si stanno, ora, chiedendo se questo reticolo convulso e informe di vincoli permanga accanto alle nuove indicazioni fornite dall’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e Dpcm attuativo; o, al contrario, se le nuove disposizioni si sostituiscano alle prime.

Si tratta certamente di problemi interpretativi ed applicativi legittimi, caratterizzanti sempre canoni di comportamento sociali o giuridici, la cui ripetizione per anni involontariamente, nella mentalità umana, li fa assurgere a veri e propri “tabù”. In fondo, il mito della Caverna di Platone si può sempre utilizzare come parametro per comprendere quando alcuni canoni sono appunto null’altro che tabù, da superare laddove la razionalità e la lettura disincantata dei fatti indichino strade nuove, sì, meno rassicuranti, forse, ma certamente più corrette.

Spesso, allora, per risolvere problemi interpretativi occorre ritornare alle basi, ai principi fondanti dell’ordinamento, Tra questi, il principio della successione delle leggi nel tempo, secondo il quale tra due regolamentazioni di una stessa materia, prevale la più recente, anche senza abrogazioni esplicite.

Quindi, poiché l’insieme delle regole miste tra tetti di spesa e limitazioni al turn over è più antico del blocco delle disposizioni composto da articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e connesso Dpcm attuativo, è quest’ultimo blocco a prevalere e a superare la precedente normativa.

La conclusione necessaria è:

  1. il tetto complessivo della spesa di personale assume nuovi valori (non è abolito, ma trasformato dal D.P.C.M.);
  2. il sistema del turn over, completato poi con i residui assunzionali di anni precedenti, è del tutto superato.
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