Autonomie, del. n. 1 – Introiti derivanti da sanzioni per limiti di velocità
Pubblicato il 14 gennaio 2019
I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 1/2019, pubblicata sul sito l’11 gennaio, hanno chiarito che ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione.
La questione di massima era stata posta dalla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con la deliberazione n. 323/2018.
L’art. 142 del d.lgs. 285/1992 (“codice della strada”), dopo aver previsto i limiti massimi di velocità e le relative sanzioni nei commi da 1 a 12, stabilisce che i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento (o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381) e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater del medesimo articolo.
Il comma 12-ter, in particolare, prevede che “gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno”.
Secondo la norma, dunque, le spese di accertamento devono considerarsi incluse nella metà delle risorse percepite dall’ente da cui dipende l’organo accertatore.
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