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Autonomie, del. n. 1 – Introiti derivanti da sanzioni per limiti di velocità

Pubblicato il 14 gennaio 2019


I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 1/2019, pubblicata sul sito l’11 gennaio, hanno chiarito che ai fini della corretta quantificazione della quota del 50% dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse e quelle successive relative alla riscossione della sanzione.

La questione di massima era stata posta dalla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto con la deliberazione n. 323/2018.

L’art. 142 del d.lgs. 285/1992  (“codice della strada”), dopo aver previsto i limiti massimi di velocità e le relative sanzioni nei commi da 1 a 12, stabilisce che i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento (o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381) e all’ente da cui dipende l’organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater del medesimo articolo.

Il comma 12-ter, in particolare, prevede che “gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall’attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno”.

Secondo la norma, dunque, le spese di accertamento devono considerarsi incluse nella metà delle risorse percepite dall’ente da cui dipende l’organo accertatore.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Autonomie del. n. 1 – 19

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