14/11/2019 – TARSU: termini per la notifica della cartella e dell’accertamento

TARSU: termini per la notifica della cartella e dell’accertamento
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta (sez. I, sentenza n. 832 del 21 ottobre 2019) affronta la questione controversa riguardante i termini di notificazione degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani (TARSU). Per la CTP: a) la pretesa contenuta nella cartella di pagamento si prescrive per decorso del termine quinquennale; b) l’avviso di accertamento, per immobile posseduto a decorrere dal 1° gennaio 2012, deve essere notificato entro il 31 gennaio 2017.
Termine notifica cartella di pagamento. La controversia riguarda una cartella di pagamento TARSU, anno 2010, notificata il 18 dicembre 2018. Il contribuente nel ricorso avverso la cartella contesta che non essendo stato notificato alcun atto prodromico interruttivo dei termini prescrizionali, la pretesa si è prescritta. Per la CTP il ricorso è fondato.
La CTP ritiene che la pretesa recata nella cartella di pagamento, relativa all’anno 2010, in assenza del deposito di atti a riprova della interruzione dei termini, è prescritta per decorso del termine quinquennale di legge. La CTP fa presente che, riprendendo l’ordinanza n. 22305 del 13 settembre 2018, alla TARSU si applica il termine breve di prescrizione. Nella ordinanza è detto che, come più volte dalla stessa Corte ha avuto modo di affermare, la prescrizione “è quella quinquennale, giusta il disposto dell’art. 2948, n. 4), essendo la TARSU tributo locale strutturato con prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al suo pagamento in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore, senza che sia necessario per ogni singolo periodo contributivo un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi”.
Termine notifica avviso di accertamento. La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU, anno 2012, notificato il 19 dicembre 2018. Ad avviso del contribuente /ricorrente, essendo il possesso dell’immobile accertato al 1° gennaio del 2012, si ha il conseguente decorso del termine decadenziale dallo stesso anno e lo spirare del termine al 31 dicembre 2017. Per la CTP il ricorso è fondato.
La CTP fa presente, in ordine all’avviso di accertamento impugnato, che la pretesa TARSU è relativa ad immobile di cui il ricorrente/contribuente ha denunciato il possesso il 30 luglio 2009 – e che, in assenza di prova contraria – tale possesso è da presumersi alla data del 1° gennaio 2012, anno per il quale è stata attivata con l’avviso impugnato la pretesa fiscale.
La stessa CTP ricorda che la Corte di Cassazione (sez. V, sentenza n. 22224 del 3 novembre 2016) ha stabilito che in ordine alla decorrenza del termine quinquennale di legge occorre differenziare il caso in cui la detenzione o occupazione dei locali è in corso fin dall’inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva atteso che nel primo caso, il termine di decadenza decorre dall’anno corrente, mentre nel secondo caso, dal 20 gennaio dell’anno successivo. In base a questo orientamento le occupazioni iniziate tra il 1° e il 19 gennaio devono essere dichiarate entro il 20 gennaio immediatamente successivo, cioè dello stesso anno, mentre le occupazioni successive al 20 gennaio vanno dichiarate entro il 20 gennaio dell’anno successivo, con la conseguente diversa decorrenza del termine decadenziale quinquennale.
Ricorso accolto. La CTP accoglie il ricorso, annulla entrambi gli atti impugnati e condanna il Comune al pagamento delle spese di giudizio

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