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Limiti alle spese per l’acquisto di autovetture

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Albinea e Responsabile Servizio Gestione Crediti dell’Unione dei Comuni Colline Matildiche

Un Sindaco ha interrogato il magistrato contabile, ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, sulla vigenza del limite di spesa previsto dall’art. 6, comma 14, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni, per l’acquisto di autovetture non specificamente adibite a servizi istituzionali; il quesito nasce a fronte della vetustà del parco veicoli a disposizione dell’Ente.

Molti Enti, infatti, sia per i divieti e le restrizioni, sia per le reali difficoltà finanziarie, dispongono spesso di un parco automezzi obsoleto, inquinante e poco sicuro.

Al fine di dirimere la questione interpretativa proposta, l’interpellata Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la delibera 26 luglio 2018, n. 90, ricostruisce il quadro normativo che disciplina l’acquisto di autovetture, ricordando che negli ultimi anni sono state introdotte varie disposizioni in tema di contenimento della spesa per acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture e per acquisto di buoni taxi da parte delle p.a.:

– l’art. 6, comma 14, D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha introdotto dei tetti di spesa per la stipula dei sopracitati contratti, modificati per effetto di successivi interventi legislativi, prevedendo l’esclusione dell’applicazione del limite per alcune categorie di veicoli, quali quelli utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ovvero, per effetto di modifiche successive (art. 5, comma 2, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135), quelli per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

– la norma istituiva, a decorrere dal 2011, un tetto di spesa (80% della spesa sostenuta nel 2009) “per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi“;

– in seguito, l’art. 5, comma 2, D.L. n. 95 del 2012, a decorrere dal 2014, rendeva tale limite ancora più stringente (30% della spesa del 2011, già a sua volta ridotta rispetto a quella del 2009);

– accanto alle predette disposizioni che hanno posto un tetto complessivo della spesa in tema di autovetture di servizio, il legislatore con l’art. 1, comma 143, L. 24 dicembre 2012, n. 228, confermando la vigenza delle sopra citate misure di contenimento della spesa (con l’inciso “Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti”), ha introdotto a far data dall’entrata in vigore della legge e sino al 31 dicembre 2015, il divieto a carico di tutte le p.a. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ex L. 31 dicembre 2009, n. 196, di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture;

– il soprarichiamato divieto è stato escluso per le necessità correlate ad una serie di servizi: infatti, il successivo comma 144 ha previsto che “Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all’estero“; il legislatore, quindi, ha ritenuto che la necessità di contenimento della spesa pubblica attraverso un blocco totale, sebbene temporaneo, della possibilità d’acquisto di autovetture, fosse recessiva rispetto all’esigenza di dotare di veicoli alcuni servizi fondamentali;

– con la legge di stabilità per il 2016 (L. 28 dicembre 2015, n. 208art. 1, comma 636) il divieto d’acquisto di autovetture veniva esteso al 31.12.2016.

Alla luce dell’esposizione normativa di cui sopra, il giudice dei conti fa notare che i limiti introdotti dal legislatore in ordine all’acquisto di autovetture sono di due tipi, peraltro frutto di disposizioni che operano in modo difforme e non comparabile, così che il venir meno di una (l’espresso divieto) non incide sull’operatività dell’altra (il tetto di spesa):

– il primo, espressione della politica dei tagli lineari, introduce un tetto e non un divieto di spesa; infatti, esso afferisce al contenimento della spesa, parametrata ad un dato storico, e trova disciplina nell’art. 6, comma 14, D.L. n. 78 del 2010 e, in seguito, nell’art. 5, comma 2, D.L. n. 95 del 2012;

– il secondo, introdotto con l’art. 1, comma 143, L. n. 228 del 2012 e venuto meno al 31.12.2016, prevedeva un espresso divieto d’acquisto autovetture.

Da tutto quanto sopra esposto, per la Sezione consegue la piena facoltà dell’Ente di acquistare autovetture non adibite a servizi istituzionali, nel rispetto del tetto di spesa oggi fissato dall’art. 5, comma 2, D.L. n. 95 del 2012; in altri termini: caduto il veto assoluto, restano i limiti in relazione ai quali, tuttavia, sulla scorta di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, gli enti locali possono considerare le norme finalizzate alla riduzione delle spese per consumi intermedi in un’ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci, nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio.

Ad ogni buon conto, giova altresì ricordare che ulteriori vincoli riguardano la cilindrata delle auto di servizio acquistabili, che non possono superare i 1.600 cc, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, tutt’ora vigente.

Corte dei conti-Piemonte, Sez. contr., Delib., 26 luglio 2018, n. 90

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