14/09/2018 – Legittimo licenziare lo statale che si allontana dal lavoro

Legittimo licenziare lo statale che si allontana dal lavoro

 

QUI la sentenza della Corte di cassazione n. 22075/2018

[p.36] Legittimo il licenziamento del dipendente pubblico che si allontani senza giustificato motivo dal lavoro. Tale condotta costituisce «un comportamento fraudolento diretto a far emergere falsamente la presenza in ufficio» che costituiva illecito disciplinare ancor prima dell’intervento della legge Madia. Lo ha confermato la Corte di cassazione che nella sentenza n. 22075/2018 ha respinto il ricorso di un dipendente dell’Università di Firenze licenziato per essersi ripetutamente allontanato dal lavoro dopo la timbratura del cartellino. In primo grado il ricorso del lavoratore era stato accolto dal tribunale di Firenze con conseguente reintegro nel posto di lavoro. In secondo grado, tuttavia, la Corte d’appello di Firenze aveva ribaltato completamente la decisione, confermando il licenziamento. La Cassazione è stata dello stesso avviso. Nella sentenza, depositata ieri in cancelleria, gli Ermellini hanno respinto tutti i motivi di ricorso presentati dal dipendente, tra i quali spicca la contestazione secondo cui la disciplina applicabile alla fattispecie doveva essere non già quella dell’art.55-quater del Testo unico sul pubblico impiego, ma bensì quella contenuta nel Contratto collettivo per il personale del comparto università che sanziona con la sospensione sino a dieci giorni l’abbandono ingiustificato dal servizio, prevedendo che, in caso di recidiva, la sospensione possa essere elevata a sei mesi. Secondo la Corte, tuttavia, rientra tra le ipotesi di assenza ingiustificata di cui all’art.55 quater del dlgs 165/2001, nel testo vigente già prima delle modifiche introdotta dal decreto Madia (art. 3 dlgs n.116/2016) «non solo il caso dell’alterazione del sistema di rilevamento delle presenze, ma anche l’allontanamento del lavoratore nel periodo intermedio tra le timbrature di entrata e uscita, trattandosi di un comportamento fraudolento diretto a far emergere falsamente la presenza in ufficio». Tutto questo, secondo la Corte, valeva ancor prima della riforma Madia le cui disposizioni sono state introdotte «a fini chiarificatori». Secondo i giudici di legittimità, quindi, deve escludersi che il decreto contro i furbetti del cartellino abbia portata innovativa, visto che già il testo originario dell’art. 55 quater consentiva di sanzionare condotte ulteriori rispetto ai soli casi tipizzati di alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze.

di Francesco Cerisano

12/09/2018 

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