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Assegno per progressioni verticali: niente riassorbimento per gli incrementi stipendiali

Pubblicato il 13 settembre 2018


 

L’assegno ad personam già riconosciuto al dipendente a seguito di una progressione verticale non è rivalutabile a seguito degli incrementi contrattuali previsti dalla Tabella A allegata al CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018.

Detto assegno resta disciplinato dalla regola speciale prevista dall’art. 15, comma 2, del CCNL 31.3.1999 e, pertanto, può essere riassorbito solo a seguito di una ulteriore progressione economica orizzontale nella categoria superiore acquisita per progressione verticale.

Questa l’indicazione fornita dall’ARAN, con il parere n. 13918 del 19 luglio 2018.

Come ribadito dall’Autorità l’assegno personale in godimento del dipendente a seguito della progressione verticale è riassorbibile esclusivamente per effetto di future progressioni economiche orizzontali intervenute successivamente nella categoria o profilo superiore.

E’ da escludersi che il riassorbimento possa avvenire a seguito degli incrementi recati dai successivi rinnovi contrattuali.

Come ricordato dall’Autorità, l’istituto giuridico e contrattuale delle “cd. progressioni verticali”, soppresso ad opera del d.lgs. 150/2009, è stato reintrodotto, ancorchè per un periodo limitato (solo per il triennio 2018/2020) dall’art. 22 comma 15 del d.lgs. 75/2017.

A tal proposito l’articolo 12, comma 8, del CCNL del 21.5.2018 dispone che “In caso di passaggio tra categorie, nonché di acquisizione dei profili della categoria B di cui al comma 2, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D.Lgs. n. 75/2017, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o per i nuovi profili. Qualora il trattamento economico in godimento,

acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo di assegno personale la differenza assorbibile nella successiva progressione economica.

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