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Appalto con finanziamento: la responsabilità per il ritardo nel pagamento del corrispettivo

Pubblicato il 13 settembre 2018


Nell’ambito di un appalto pubblico, la responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuti all’appaltatore (acconti e saldo) resta a carico del committente (nella specie il Comune) anche se la causa dell’inadempimento è il ritardo nell’erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione).

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21180 del 24 agosto 2018, con la quale è stato ribadito che, secondo i principi generali posti dall’articolo 1218 c.c., il debitore è responsabile per solo fatto dell’inadempimento, salva la prova dell’impossibilità della prestazione o, almeno, la dimostrazione che la medesima non possa essergli imputata.

Di conseguenza la responsabilità per il ritardato pagamento, ancorché ascrivibile (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, resta imputabile al committente-debitore, salvo il caso in cui sia stata stipulata una convenzione ulteriore, con la quale l’ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento.

La Corte, inoltre, ha ribadito la validità della clausola con cui la stazione appaltante-debitrice determini il tempo dell’adempimento dell’obbligazione, e, dunque, l’esigibilità del credito, in concomitanza con l’effettiva acquisizione delle somme da parte dell’ente finanziatore.

Tale clausola non deve ritenersi nulla in quanto non implica una rinuncia agli interessi moratori, bensì fissa un diverso dies a quo per il loro decorso (Cass. n. 2509 del 2018; n. 22996 del 2014; n. 3648 del 2009).

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