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Utilizzo graduatorie di concorso

Dalla lettura dell’art. 1, comma 361L. 30 dicembre 2018, n. 145, la graduatoria originata da una selezione pubblica o da un concorso pubblico, può essere utilizzata dall’ente per il reclutamento e la copertura esclusivamente del posto messo a selezione, potendola scorrere, fermo restando il numero dei posti messo a selezione e nel rispetto dell’ordine di merito, soltanto in conseguenza della mancata costituzione o dell’avvenuta estinzione del rapporto di lavoro con il candidato dichiarato vincitore. Si chiede se questo vale sia per la copertura di posti a tempo determinato che indeterminato, nonché per l’utilizzo di graduatorie di altri enti, dovendo quindi in ogni caso attenersi al numero di assunzioni che si è previsto di effettuare negli atti di programmazione delle assunzioni, evitando quindi selezioni di personale a tempo determinato destinate alla formazione di graduatorie per effettuare eventuali assunzioni a tempo determinato, a seconda delle necessità che possono manifestarsi nel tempo.
a cura di Federico Gavioli
commi 360367, dell’art. 1, della legge di Bilancio 2019, veicolata nella L. 30 dicembre 2018, n. 145, concernono le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l’esclusione della possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali al fine di assumere idonei e la modifica, in via transitoria, dei termini di vigenza delle graduatorie medesime.
I commi in esame riguardano tutte le pubbliche amministrazioni (di cui all’art. 1, comma 2D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), con esclusione delle assunzioni del personale scolastico (ivi compresi i dirigenti) e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
commi 361 e 365 prevedono, con riferimento alle procedure concorsuali delle summenzionate pubbliche amministrazioni, bandite dopo il 1° gennaio 2019, che le relative graduatorie siano impiegate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso -senza, quindi, possibilità di assunzione di idonei-, fermi restando i termini di vigenza delle medesime graduatorie.
L’ANCI a seguito di una domanda posta da un Comune sul possibile utilizzo delle graduatorie concorsuali degli altri enti ha affermato che “Il D.L. 90/2014 (art. 3, comma 5-ter) ha esteso anche agli enti locali la regola valida per lo Stato secondo cui prima di avviare la procedura concorsuale è necessario esaurire le proprie graduatorie (idonei), salvo comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate (art. 4, comma 3, L. 125/2013). Nel caso in cui non disponga di proprie graduatorie valide, l’ente può anche utilizzare le graduatorie di altri enti (artt. 14, comma 4-bis, D.L. n. 95/2012 e 3, comma 61L. n. 350/2003) purché:
– abbia previsto tale modalità assunzionale nel proprio regolamento di organizzazione;
– stipuli una convenzione (anche mediante semplice scambio di lettere) con l’amministrazione titolare della graduatoria (3, comma 61L. n. 350/2003).
Al termine di un lungo dibattito sul tema, secondo l’orientamento più recente l’accordo può anche essere successivo all’approvazione della graduatoria (C. Conti Umbria n. 124/2013/PAR), anche se per il Ministero dell’Interno resta comunque preferibile che esso intervenga prima della formale approvazione della graduatoria (parere n. 15700 5A3 0004435)”.
In sostanza si è del parere che sia consentito utilizzare altre graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato; non si è invece riscontrata documentazione che chiarisca in modo certo che sia possibile utilizzare, se si è compresa la seconda parte della domanda, la graduatoria di un concorso a tempo indeterminato per assumere anche personale a tempo determinato, secondo le modalità indicate nel quesito.

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