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La revoca anticipata del contratto a tempo determinato può avvenire esclusivamente al termine del periodo o in caso di impossibilità sopravvenuta

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
Una dipendente assunta con contratto a tempo determinato si rivolgeva al giudice del lavoro per chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa della revoca del contratto avvenuto prima della sua scadenza. Nel caso di specie la dipendente veniva assunta per una supplenza temporanea per sostituire l’assistente amministrativo, assente per malattia, con risoluzione del rapporto a soli 9 giorni dalla sottoscrizione del contratto a causa del decesso del dipendente sostituito. Mentre il Tribunale di primo grado riconosceva il risarcimento richiesto dalla dipendente, la Corte di appello, in riforma della sentenza, precisava che secondo la L. n. 124 del 1999 e il C.C.N.L. di comparto, la supplenza temporanea finalizzata alla sostituzione di personale assente per malattia presuppone l’esigenza sostitutiva, che viene meno non solo con il rientro anticipato ma anche con il decesso del dipendente sostituito. In questo caso, il posto diviene vacante e, di conseguenza, l’amministrazione deve procedere al conferimento di una diversa tipologia di supplenza, previa valutazione delle esigenze di servizio.
Le indicazioni della Cassazione
Per il giudice di legittimità il ricorso è fondato. Risulta incontestato tra le parti che la dipendente era stata assunta con contratto a tempo determinato per tre mesi in sostituzione della dipendente poi deceduta a distanza di soli 9 giorni dal conferimento dell’incarico di supplenza. L’art. 4, comma 10, L. n. 124 del 1999 stabilisce che, il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio con la possibilità da parte del dirigente scolastico a provvedere alla sostituzione del personale «per il tempo strettamente necessario nei limiti delle disposizioni vigenti alla data di stipulazione del contratto». Il contratto collettivo di riferimento per il personale docente, tecnico ed amministrativo del comparto della scuola, stabilisce che i rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale sono regolati da contratti individuali nei quali devono risultare, tra l’altro, il nominativo del dipendente da sostituire e la data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato. La disposizione contrattuale aggiunge che il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che è comunque causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
I principi delle direttive comunitarie e dell’accordo quadro allegato, prevedono che il contratto a tempo determinato si caratterizza per la previsione di un termine finale che è determinato da condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico sicché, a differenza di ciò che accade nel rapporto a tempo indeterminato, le parti del contratto conoscono dal momento della sua conclusione la data o l’evento che ne determina il termine e tale termine limita la durata del rapporto di lavoro, senza che le parti debbano manifestare la loro volontà al riguardo dopo la conclusione di detto contratto. Sul punto il giudice di legittimità ha evidenziato da sempre un principio ormai consolidato secondo cui il rapporto a termine, al di fuori del recesso per giusta causa, può risolversi anticipatamente solo in presenza di una delle ipotesi di risoluzione previste dalla disciplina generale dei contratti dettata dagli artt. 1453 ss. c.c., sicché le mutate esigenze organizzative del datore di lavoro rilevano solo se ed in quanto le stesse determinino una sopravvenuta impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa, da valutarsi obiettivamente avendo riguardo alle caratteristiche, anche dimensionali, dell’azienda o dell’ufficio ed alla natura delle mansioni affidate all’assunto a tempo determinato, mentre non rileva l’imprevedibilità del fatto sopravvenuto, che può essere causa di risoluzione anche se prevedibile, purché l’evento non fosse evitabile da parte del datore.
Pertanto, secondo i giudici di Piazza Cavour, è da escludere che il decesso della dipendente potesse legittimare la risoluzione del rapporto perché, da un lato, si trattava di evento non previsto nel contratto individuale quale causa di cessazione anticipata dell’incarico, che trovava la sua giustificazione nella necessità di assicurare lo svolgimento delle mansioni di competenza della dipendente sostituita, dall’altro l’evento stesso, non assimilabile al rientro anticipato, non era tale da determinare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, perché, al contrario, lasciava immutate le esigenze organizzative apprezzate dal datore di lavoro pubblico al momento della sottoscrizione del contratto. In conclusione, l’amministrazione era tenuta nel caso di specie al rispetto delle pattuizioni contrattualmente assunte e, quindi, a consentire alla dipendente lo svolgimento della prestazione, sino allo spirare del termine finale apposto al contratto. Lasciando solo dopo la scadenza del contratto all’amministrazione valutare, una volta spirato il termine apposto al contratto stipulato per ragioni sostitutive, se fosse o meno necessario il ricorso alla supplenza temporanea per il residuo periodo dell’anno scolastico in corso.

La sentenza deve, pertanto, essere cassata con obbligo da parte della Corte territoriale di attenersi nell’emissione della nuova sentenza ai principi di diritto enunciati.

Cass. civ., Ord., 6 giugno 2019, n. 15381

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