14/06/2019 – Contratto di rendimento energetico: costituisce indebitamento?

Basilicata, del. n. 43 – Contratto di rendimento energetico: costituisce indebitamento?

Pubblicato il 13 giugno 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione del trattamento contabile on balance ovvero off balance di operazioni di investimento funzionali all’esecuzione dell’efficientamento energetico di immobili comunali.
I magistrati contabili della Basilicata con la deliberazione 43/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 giugno, hanno ribadito che è necessario avere riguardo agli “effetti” economico-finanziari derivanti dall’operazione messa in campo e non alla “forma” e/o al nomen dello strumento contrattuale utilizzato.
Nello specifico, al fine di valutare se sussistano i presupposti per non contabilizzare nel proprio bilancio l’operazione di leasing finanziario ed il collegato contratto di rendimento energetico, dovranno essere considerate le seguenti coordinate e parametri normativi:
  • a decorrere dal 1 gennaio 2015 il contratto di leasing finanziario – ed i contratti assimilati – costituiscono indebitamento, agli effetti dell’ 119, sesto comma, della Costituzione (cfr. art. 3, comma 17, legge 350/2003 e Principio contabile n. 3.25 Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011);
  • il contratto di locazione finanziaria ed i contratti a questo assimilati possono non essere considerati – agli effetti del bilancio dell’Ente – come operazione di indebitamento solo nel caso in cui – per come in concreto costruiti- risultino conformi ai presupposti ed ai requisiti della normativa vigente e delle indicazioni Eurostat in materia di PPP (Corte dei conti, Sez. Autonomie, del. 15/2017).
Sul punto, la regola base seguita da Eurostat sin dal 2004 è che il trattamento off balance è possibile solo nel caso in cui l’operatore privato si assuma oltre il rischio di costruzione, che deve sempre essere a proprio carico, anche uno degli altri rischi connessi all’attività oggetto del contratto (disponibilità o domanda/ rischio operativo).
Allo stesso modo, il contratto di rendimento energetico può essere trattato contabilmente off balance qualora sia “provato” che il soggetto privato sia l’effettivo “proprietario economico” degli assetscoinvolti nell’operazione, secondo i criteri fissati dalle decisioni Eurostat.
Tale presupposto deve sussistere nel momento genetico-strutturale e persistere anche nella fase attuativa e conclusiva del rapporto, pena la necessità di riclassificare in pendenza di rapporto – l’operazione di investimento come “indebitamento” a carico dell’Ente pubblico, con tutte le conseguenze a questo connesse anche in termini di eventuale “sopravvenuta” violazione dei vincoli finanziari.
Come evidenziato dai magistrati contabili, devono pertanto essere contabilizzate “on balance” tutte le operazioni nell’ambito delle quali l’Ente pubblico assuma, mediante finanziamenti o rilascio di garanzie, oneri superiori al 49% dei costi complessivi dell’operazione.

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