14/01/2020 – Non è possibile utilizzare gli istituti di vigilanza privata come polizia locale fai da te

Non è possibile utilizzare gli istituti di vigilanza privata come polizia locale fai da te
di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali
Il controllo del territorio e delle persone può essere esercitato solo dagli organi muniti delle qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. E non compete quindi alle guardie giurate che possono essere utilizzate in supporto agli organi istituzionali solo in determinate circostanze. Lo ha chiarito il Ministero dell’interno con la circolare n. 557/pas/u/017145/10089.d (1) reg del 16 dicembre 2019. Alcune amministrazioni comunali hanno tentato di affidare ad istituti di vigilanza l’espletamento di servizi ausiliari di controllo del territorio e delle persone, ma senza successo. Sulla delicata questione infatti il Viminale ha ribadito l’assoluta incompatibilità tra l’attività di polizia vera e propria e le azioni di supporto anche occasionale svolte dai dipendenti degli istituti di vigilanza muniti della qualifica di guardia particolare giurata. I soggetti privati possono intervenire solo eccezionalmente nella difesa delle posizioni giuridiche, specifica innanzitutto la circolare. L’ordine e la sicurezza pubblica sono infatti monopolio esclusivo dello stato. Il quadro normativo permette l’impiego delle guardie giurate per svolgere prestazioni di sicurezza complementare e sussidiaria in determinate circostanze come in aeroporti, porti, stazioni ferroviarie. In ogni caso, in qualità di incaricati di pubblico servizio, anche in queste attività ausiliarie le guardie non potranno compiere autonomamente operazioni di polizia. In buona sostanza le guardie giurate nascono con una vocazione al controllo del patrimonio che potrà essere espletato anche con utilizzo dei più moderni sistemi di sorveglianza tecnologica. Ma gli istituti di vigilanza non potranno mai effettuare azioni indipendenti di controllo del territorio o delle persone. Quindi se una amministrazione locale decide di appaltare un servizio ausiliario di polizia locale ad un istituto di vigilanza privata il primo soggetto che rischia una sanzione è l’operatore economico. Trattandosi di attività che esorbitano dall’ambito previsto dalla legge infatti oltre all’incameramento della cauzione prevista dalla normativa potranno scattare tutte le misure punitive previste dall’art. 10 del tulps.

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