14/01/2020 – ICI: l’accatastamento è sufficiente a rendere dovuta l’imposta – non necessario l’effettivo utilizzo dell’immobile.

ICI: l’accatastamento è sufficiente a rendere dovuta l’imposta – non necessario l’effettivo utilizzo dell’immobile.

QUI Cassazione Civile Ord. Sez. 5 Num. 31496 Anno 2019 

Dall’interpretazione letterale e sistematica degli artt. 1, comma 2, e 8 comma 1, del dlgs. n. 504 del 1992 emerge, infatti, l’irrilevanza, ai fini dell’assoggettamento all’imposta, della idoneità dell’immobile a produrre reddito (e di conseguenza del rilascio del certificato di abitabilità), atteso che l’art. 8, comma 1, consente solo di ridurre l’imposta del 50%, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati, ma non di escludere dall’imposta un fabbricato inagibile od inabitabile (sempre che di fatto non sia utilizzato). Da ciò si evince l’assoggettamento, comunque, all’imposta di fabbricati presumibilmente non idonei a produrre reddito.

c) Questa Corte ritiene, infatti, che: “Presupposto sufficiente per l’assoggettamento all’imposta comunale sugli immobili (1- Cl) di una unità immobiliare (preesistente o di nuova costruzione) è l’iscrizione al catasto edilizio, dovendosi escludere qualsiasi rilevanza, ai predetti fini, della sua effettiva abitabilità” (Cass. n. 11646 del 2019). Si è, altresì, precisato che la previsione dell’art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, la quale stabilisce che: ” il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori” deve leggersi in armonia con la successiva disposizione contenuta nell’articolo 5, che correla la base imponibile al valore dell’immobile, così come determinata sulla base della rendita catastale.

d) Quanto al fatto che il bene immobile non era stato ancora ultimato, si osserva che tale circostanza è irrilevante ai fini dell’assoggettamento all’imposta, in quanto lo stesso risultava, comunque, accatastato. Si è, infatti, chiarito che: “A fini dell’assoggettabilità ad imposta dei fabbricati di nuova costruzione, il criterio, previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 504 del 1992 della data di ultimazione dei lavori, ovvero di quella anteriore di utilizzazione ha natura alternativa, acquistando rilievo esclusivamente quando il fabricato non sia iscritto ancora in catasto, realizzando tale iscrizione, di per sé, il presupposto principale per sottoporre il bene ad imposta (Cass. n. 11646 del 2019, v. Cass. n. 14673 del 2006, per la quale “la nozione di immobile urbano assoggetto ad ICI appare sostanzialmente coincidente con quella di immobile suscettibile di accatastamento”).

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