14/01/2019 – Scia, dopo 30 giorni la Pa può solo agire in autotutela

Scia, dopo 30 giorni la Pa può solo agire in autotutela

di Guido Befani

QUI Tar Bari, sentenza 7 gennaio 2019 n. 9.

 

“Una volta perfezionatasi e divenuta efficace la Scia, l’attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell’ambito di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto il riesame di un’autorizzazione implicita che ha già determinato la piena espansione del cd ius aedificandi.

Il potere residuale della PA, pertanto, deve essere esercitato secondo i principi in materia di autotutela, con particolare riferimento alla necessità dell’avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite del termine ragionevole e, soprattutto, alla necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell’affidamento incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio. È quanto afferma il Tar Bari, con la sentenza 7 gennaio 2019 n. 9.”

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