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Entro febbraio 2019 imprese e associazioni devono rendere pubbliche le erogazioni di denaro ricevuto dalle pubbliche amministrazioni e dalle società controllate dalla P.A.

 

La legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017) con i commi da 125 a 129 ha imposto misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche.

In particolare devono essere rese pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente superiori a 10.000 euro

Oltre ai rapporti economici con le pubbliche amministrazioni previste dall’art. 2 del d.lgs. 33/2013, il perimetro è ampliato anche alle società controllate– ivi incluse quelle emittenti titoli in mercati regolamentati – e le loro partecipate

Le associazioni di protezione ambientale, di tutela dei consumatori, Onlus e fondazioni,

e associazioni in senso generico, devono pubblicare le informazioni sul proprio sito, le imprese, invece, devono pubblicare gli importi percepiti nella propria nota integrativa al bilancio ordinario e, ove esistente, anche al consolidato.

Le cooperative sociali sono altresi’ tenute, qualora svolgano attivita’ a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attivita’ di integrazione, assistenza e protezione sociale.

L’inosservanza dell’obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi decorrenti dal 28 febbraio 2019

Il Ministero dello Sviluppo Economico aveva richiesto un parere al Consiglio di Stato, chiedendo:

– Quesito n. 1: individuazione dei soggetti competenti all’attuazione della norma ed ai

correlati controlli. Il Consiglio di Stato ha escluso che tali controlli potessero spettare all’ANAC, e ha concluso che spettano agli enti eroganti i contributi.

– Quesito n. 2: decorrenza dei nuovi obblighi informativi. Il Consiglio di Stato ha individuato il 28 febbrario 2019 la scadenza per il primo anno di applicazione (cioè, entro il 28 febbraio 2019 devono essere pubblicati i contributi del 2018).

– Quesito n. 3: Ambito di applicazione delle nullità previste dall’art. 1 comma 125 della L.

124/2017 in casi di mancata pubblicazione. Il Consiglio di Stato ha chiarito che la sanzione si applica solo alle imprese, e non alle associazioni/fondazioni.

Trasparenza imprese richiesta parere MEF

Parere reso dal Consiglio di Stato

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