13/11/2019 – Appalti: solo la proroga giustifica la revisione dei prezzi

Appalti: solo la proroga giustifica la revisione dei prezzi
Pubblicato il 12 novembre 2019

La revisione prezzi, quale istituto obbligatorio nel previgente codice dei contratti e oggi rimesso all’apprezzamento discrezionale della stazione appaltante, ha lo scopo di evitare che le prestazioni derivanti dai contratti a prestazione periodica o continuativa, possano subire un decremento qualitativo nel corso del tempo, a causa dell’eccessiva onerosità della prestazione.
Con la sentenza 7077/2019, il Consiglio di Stato ha ribadito che il meccanismo della revisione prezzi non trova applicazione in caso di intervenuto rinnovo del contratto, enunciando principi e i limiti di applicazione di questo istituto nell’ambito dell’autonomia negoziale tra le SA e i soggetti terzi.
Nel caso di specie, una società aveva stipulato con un ateneo, al quale era subentrata l’azienda ospedaliera della zona, un contratto per la gestione e manutenzione degli impianti termici e di condizionamento.
Tale contratto, di originaria durata triennale veniva, dapprima rinnovato fino e poi prolungato per altri anni.
In quel contesto, l’impresa aveva richiesto all’azienda ospedaliera subentrante, la revisione dei prezzi per i periodi eccedenti il termine del contratto originario, ma l’azienda aveva sempre respinto la richiesta, motivando il diniego sulla base di una previsione del capitolato, secondo cui “tutti i corrispettivi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’appalto. Non si farà luogo pertanto alla revisione prezzi”.
L’impresa, a fronte di tale diniego, ha impugnato gli atti di diniego di fronte al Tar, che ha accolto solo in parte il gravame proposto, e successivamente ha promosso impugnativa innanzi al Consiglio di Stato.
Con la sentenza in commento, i magistrati amministrativi hanno confermato la sentenza di I grado, rigettando il ricorso.
Secondo il Consiglio di Stato infatti occorre distinguere le ipotesi di proroga, da quelle di rinnovo contrattuale.
La proroga “consiste nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario; mentre – il rinnovo – (…) scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse se non più attuali”.
Dalla manifestazione di volontà espressa dall’appaltatore in sede di rinnovo, scaturiscono per le parti nuovi e autonomi rapporti giuridici, ancorché in ipotesi di contenuto identico a quello originario (Cfr. Consiglio Stato, sentenza 5059/2018). Con la conseguenza che, laddove ricorra l’ipotesi del rinnovo, deve ritenersi esclusa la configurazione di un diritto alla revisione del compenso già rideterminato.
In considerazione di suddetti principi di diritto, nel caso di specie, essendosi trattato di veri e propri rinnovi contrattuali (secondo quanto accertato dai Giudici amministrativi), il ricorso presentato veniva respinto dall’Autorità giudicante.

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