13/09/2019 – Ridefiniti gli obblighi di comunicazione delle operazioni di partenariato pubblico-privato

di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
L’obbligo di comunicazione
La Presidenza del Consiglio dei Ministri indirizza alle amministrazioni dello Stato, regionali, locali e agli organismi di diritto pubblico il documento operativo di attuazione dell’art. 44, comma 1-bis, D.L. n. 248/2007 che, al fine di consentire la stima dell’impatto sull’indebitamento netto e sul debito pubblico delle operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) avviate dalle pubbliche amministrazioni e ricadenti nelle tipologie indicate dalla decisione Eurostat – l’Ufficio statistico europeo – dell’11 febbraio 2004, obbliga le stazioni appaltanti a comunicare all’Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei ministri le informazioni relative a tali operazioni, secondo modalità e termini indicati in un’apposita circolare da emanarsi d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica.
Nel frattempo, le competenze dell’Unità tecnica sono state trasferite al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 1, comma 589L. n. 208/2015. L’obbligo di comunicazione è stato ribadito dal nuovo Codice dei contratti.
La circolare dunque definisce termini e modalità di trasmissione delle informazioni relative a tali operazioni e individua le tipologie di operazioni ricadenti nella fattispecie normativa, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione nonché il dettaglio delle informazioni richieste.
Tali informazioni sono utili per la corretta definizione dei conti economici nazionali, in quanto i beni oggetto delle operazioni di PPP non devono essere registrati nello stato patrimoniale delle pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo dell’indebitamento netto e del debito, solo se c’è un sostanziale trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata. Ciò avviene nel caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti due condizioni: il soggetto privato assume il rischio di costruzione; il soggetto privato assume almeno uno dei due rischi di disponibilità o di domanda.
Il PPP
Eurostat ha fornito nel 2004 indicazioni per il trattamento contabile nei conti economici nazionali di specifiche tipologie di PPP, caratterizzato dal trasferimento di rischio dalla parte pubblica alla parte privata, che si assume tre tipi di rischio:
– il rischio di costruzione, che riguarda eventi connessi alla fase progettuale e di realizzazione dell’infrastruttura quali ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di importo rilevante, deficienze tecniche, esternalità negative;
– il rischio di disponibilità, che attiene alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente gestione dell’opera pubblica;
– il rischio di domanda, connesso alla variabilità della domanda non dipendente dalla qualità del servizio prestato.
Nel Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016), quello di PPP è «il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore».
Il PPP è disciplinato dal Titolo I della Parte IV. L’art. 180 dispone che nei relativi contratti i ricavi di gestione dell’operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.
Il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione a quest’ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l’esterno, del rischio di domanda dei servizi resi. Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall’operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall’effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell’opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Col contratto di PPP sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all’operatore economico.
A fronte della disponibilità dell’opera o della domanda di servizi, l’amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all’operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell’opera prestazione dei servizi. Se la ridotta o mancata disponibilità dell’opera o prestazione del servizio è imputabile all’operatore, tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell’insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell’operatore economico.
La circolare
Ai fini delle comunicazioni, la circolare prende in considerazione:
– i contratti indicati all’art. 180, comma 8, ossia la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le medesime caratteristiche, “ove riferiti a operazioni in cui l’amministrazione si configuri come principale acquirente dei servizi resi dall’infrastruttura”;
– i contratti di relativi alla ex finanza di progetto “ove novellati da atti aggiuntivi adottati a partire dall’anno 2016 e non ancora trasmessi al DIPE”;
– le ulteriori operazioni in PPP, ivi compresa la costituzione di società miste che abbiano le caratteristiche indicate nella circolare stessa.
Le operazioni di PPP ricadono nell’obbligo di comunicazione anche quando, nonostante vi sia la previsione di pagamenti da parte di utenti finali, la pubblica amministrazione corrisponda un canone periodico per l’uso o la disponibilità dell’infrastruttura.
Sono tenuti all’obbligo di comunicazione le amministrazioni aggiudicatrici e gli organismi di diritto pubblico. Oggetto di comunicazione sono il contratto e relativi allegati, il piano economico finanziario (PEF), la relazione illustrativa del progetto, la scheda di progetto di cui all’allegato A alla circolare recante i dati sintetici sulle operazioni oggetto dei contratti, da compilare secondo le istruzioni di cui all’allegato B.
Qualora si tratti di società mista, i soggetti aggiudicatori devono trasmettere l’atto costitutivo della società, lo statuto ed eventuali atti successivi di modifica, l’eventuale contratto stipulato tra soggetto aggiudicatore e società mista e relativi allegati.
Tutti documenti devono essere inviati al DIPE entro trenta giorni dalla stipula del contratto, esclusivamente via PEC.

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