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di Ulderico Izzo
Nel caso in cui il bando di gara o di concorso richieda per la partecipazione alla procedura il possesso di un determinato titolo di studio o di uno equipollente, il requisito va inteso in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrato da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall’amministrazione. Questo è il principio della sentenza n. 5924 del Consiglio di Stato.
Il fatto

Un libero professionista aveva impugnato dinanzi al Tar il bando per l’affidamento a titolo gratuito di incarichi professionali per la redazione del nuovo strumento urbanistico generale di un ente territoriale calabrese. Il ricorrente non aveva partecipato alla gara in quanto la sua laurea non poteva essere considerata equipollente a quelle richieste dal bando.

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