Print Friendly, PDF & Email
di Patrizia Ruffini
Possono essere finanziate con avanzo libero le spese per il mantenimento dei minori in casa famiglia. Il via libera arriva dalla Corte dei conti per il Lazio (parere della sezione regionale di controllo n. 83/2019), investita da un Comune della valutazione circa la riconducibilità delle spese per minori tra quelle a carattere «non permanente» che l’articolo 187, comma 2, lettera d) del testo unico consente di coprire con avanzo libero.

I giudici contabili, nel richiamare i principi sull’applicazione dell’avanzo di amministrazione, hanno ricordato che gli enti locali possono procedere all’utilizzazione dell’avanzo libero solo dopo l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente (al 30 aprile), con variazione di bilancio.

Torna in alto