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Trasformazione di un contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno

Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo – Delibera n.93/2019/PAR – Comune di Rocca di mezzo (AQ) – Parere in merito alla trasformazione di un contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e all’incidenza di tale trasformazione sulla capacità assunzionale dell’Ente.
 
 
Repubblica italiana
La Corte dei conti
Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo
 
composta dai Magistrati:
Manuela ARRIGUCCI
Presidente
Marco VILLANI
Consigliere
Luigi DI MARCO
Consigliere
Francesca Paola ANELLI
Consigliere
Antonio DANDOLO
Consigliere (relatore)
Giovanni GUIDA
Primo Referendario
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nella Camera di consiglio del 6 giugno 2019 ha assunto la seguente 
DELIBERAZIONE
VISTO l’articolo 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il T.u. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l’articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;
VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9, recante “Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”
VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8, recante “Pronuncia di orientamento generale” sull’attività consultiva;
VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54;
VISTA la deliberazione del 14 febbraio 2019, n. 16/2019/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il “Programma di controllo per l’anno 2019”;
VISTO il decreto del 15 gennaio 2019, n. 3/2019, con cui sono state ripartite le funzioni di controllo ai Magistrati della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo;
VISTA la nota del 28 marzo 2019, protocollo n. 2851, del Comune di Rocca di Mezzo con la quale il Commissario prefettizio ha avanzato una richiesta di parere alla Sezione per il tramite del CAL;
VISTA la nota del 4 aprile 2019, prot. n. 3971, del Consiglio delle Autonomie locali con la quale è stata inoltrata la richiesta di parere del Comune di Rocca di Mezzo (AQ);
VISTA l’ordinanza del 31 maggio 2019, n. 24/2019, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all’esame collegiale;
UDITO il relatore, Consigliere Antonio DANDOLO,
FATTO
Il Comune di Rocca di Mezzo (AQ), con popolazione di 1468 abitanti, ha richiesto a questa Sezione di rendere il proprio parere in merito alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e se la stessa debba incidere sulla capacità assunzionale dell’Ente conteggiando il differenziale tra il tempo pieno ed il part time all’epoca della costituzione del rapporto di lavoro oppure solo per le ore effettuate immediatamente prima della trasformazione del rapporto lavorativo a tempo pieno.
IN PUNTO DI AMMISSIBILITA’
La richiesta dell’ente locale risulta ammissibile, riguardo il profilo soggettivo, poiché formulata dal legale rappresentante del Comune di Rocca di Mezzo (AQ) ed indirizzata al Consiglio delle Autonomie Locali che l’ha trasmessa a questa Sezione.
La richiesta di parere, inoltre, risulta ammissibile anche sotto il profilo oggettivo avendo ad oggetto questioni relative alle spese per l’assunzione di personale senz’altro afferenti alla materia della contabilità pubblica come esplicitata e perimetrata dalla più autorevole giurisprudenza contabile.
NEL MERITO
La possibilità per l’ente locale di convertire a tempo pieno il rapporto di lavoro di un dipendente assunto a tempo parziale incontra, come noto, il limite posto dall’art 3, comma 101, della legge finanziaria per il 2008, n. 244/2007, che stabilisce quanto segue: “per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”.
La norma è stata esaminata più volte da parte delle Sezioni regionali di controllo in sede consultiva. È orientamento consolidato che la norma non trova applicazione nel caso di un rapporto originariamente stipulato a tempo pieno e, successivamente, trasformato a tempo parziale nonché, dopo iniziali incertezze interpretative, nell’ipotesi di incrementi di orario tali da non raggiungere il limite del tempo pieno.
La fattispecie sottoposta all’esame della Sezione che, peraltro, si è già pronunciata su una questione analoga (delibera n. 12/2017/PAR), rientra nella previsione normativa di cui all’art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007, poiché l’assunzione dei dipendenti interessati  è stata effettuata originariamente a tempo parziale (all’origine per 18 ore settimanali e successivamente con orario ampliato a 32 ore settimanali) e l’amministrazione intende procedere alla trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro.
Le assunzioni di personale da parte degli enti locali devono rispettare limiti di spesa. L’art. 1, commi 557 e 557 – quater, della legge n. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni, ha previsto che gli enti locali debbano procedere alla riduzione delle spese del personale, con riferimento al valore medio del triennio precedente, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
  • razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
  • contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.
Successivamente il comma 5 dell’art. 3 del decreto legge n. 90/2014, ferme restando le disposizioni limitative della spesa globale previste dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, per poi passare all’80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018. Per gli EE.LL. la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, era consentita l’assunzione di personale a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell’80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall’anno 2015 (norma disapplicata per il 2017 e 2018, dal comma 228 L. n. 208/2015).
L’articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015, come modificato dall’art. 16, comma 1-bis, del d.l. n. 113/2016, ha consentito, agli EE.LL. soggetti al patto di stabilità, di assumere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.
Per il 2019, invece, continua a trovare applicazione il secondo periodo del comma 5 dell’art.3 del d.l. n.90/2014 (100% del personale cessato).
È questo il limite quantitativo che vincola gli spazi occupazionali dell’ente, sottoposto al patto di stabilità interno, in quanto le attuali facoltà assunzionali degli enti locali sono contingentate con legge e parametrate ai risparmi derivanti dalle cessazioni di personale intervenute nell’esercizio precedente.
Di conseguenza, in caso di trasformazione a tempo pieno di un rapporto di lavoro a tempo parziale, che il citato art. 3, comma 101, legge n. 244/2007 equipara a nuova assunzione, l’incremento di spesa sostenibile dall’ente locale, sulla cui base deve verificare la capienza nel contingente di assunzioni annuali effettuabili, è pari alla differenza fra la spesa sostenuta per il rapporto di lavoro a tempo parziale e quella discendente dalla trasformazione del rapporto a tempo pieno anche al fine di evitare comportamenti “elusivi” dei vigenti vincoli in materia di turn over.
Trattandosi, infatti, di un limite quantitativo, peraltro, qualora mai preso in considerazione prima, neanche in occasione degli incrementi di orario con cui è stata integrata la prestazione lavorativa part time, in questa fase di trasformazione del rapporto la differenza oraria fra l’originario contratto di lavoro ed il contratto a tempo pieno va ad incidere integralmente sugli spazi assunzionali dell’ente.
P.Q.M.
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, in relazione alla richiesta formulata dal Commissario prefettizio del Comune di Rocca di Mezzo (AQ).
DISPONE
che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Commissario prefettizio del Comune di Rocca di Mezzo (AQ) nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.
Così deliberato a L’Aquila, nella Camera di consiglio del 6 giugno 2019.
 
 Il Magistrato relatore                                              Il Presidente
    F.to Antonio DANDOLO                                    F.to Manuela ARRIGUCCI
 
Depositata in segreteria il 7 giugno 2019       
Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto
             F.to Lorella GIAMMARIA

 

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