13/06/2019 – Posizioni organizzative: incremento economico solo di quelle esistenti ma solo a certi condizioni

Posizioni organizzative: incremento economico solo di quelle esistenti ma solo a certi condizioni

di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 210 del 23 maggio 2019, ha sostanzialmente concesso il parere favorevole a poter incrementare le retribuzioni di posizioni dei titolari di posizione organizzativa, negli enti privi di dirigenza; tale possibilità di incremento delle posizioni organizzative, tuttavia, è valido solo per quelle già esistenti e deve essere condizionata ad una equivalente riduzione di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato.
Il caso
Il Sindaco di un Comune lombardo ha inoltrato alla Corte dei Conti , sezione per la Lombardia, i seguenti quesiti: “in merito all’applicazione del comma 2, dell’art. 11-bisD.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con L. 11 febbraio 2019, n. 12 per un Comune privo di dirigenza. In particolare, si chiede: se il possibile aumento dell’indennità di posizione riguarda la singola posizione organizzativa o l’importo complessivo delle posizioni organizzative dell’ente anche ad esempio costituendone una ulteriore”.
Se il “medesimo risparmio sulle assunzioni a tempo indeterminato” riguarda la capacità assunzionale (assunzioni a mezzo di concorsi) o anche le mobilità ex art. 30D.Lgs. n. 165 del 2001“.
La risposta dei giudici contabili della Corte dei Conti
La Corte dei Conti della Lombardia evidenzia che i quesiti formulati chiedono di interpretare l’art. 11-bis, comma 2, D.L. 135 del 2018convertito, con modificazioni, dalla L. n. 12 del 2019; tale norma afferma che “Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell’art. 1L. 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall’art. 23, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli artt. 13 ss. del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario”.
L’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017, dispone l’invarianza della spesa al 2016 relativa al trattamento accessorio del personale, comprensiva anche dell’indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.
L’art. 11-bis, comma 2, D.L. n. 135 del 2018 consente una deroga alla disposizione appena ricordata, per i comuni privi di dirigenza, disponendo che l’invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di posizioni organizzative, di cui agli artt. 13 e ss. del CCNL relativo al comparto funzioni locali, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l’eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell’art. 15 del CCNL in parola.
La Corte dei Conti lombarda evidenzia che il differenziale da escludere dal computo di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017 è soltanto la maggiorazione delle indennità attribuite alle posizioni organizzative già in servizio al momento dell’entrata in vigore del contratto collettivo nazionale. Tale maggiorazione deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti di spesa per il personale, prevista dai commi 557-quater e 562, dell’art. 1L. n. 296 del 2006.
La Corte dei Conti lombarda ritiene che , in riferimento al secondo quesito, la spesa del personale derivante dall’istituto della mobilità abbia come limite il rispetto dell’art. 1, commi 557-quater ovvero del comma 562L. n. 296 del 2006, stante la neutralità della stessa, sempre che l’ente cedente sia sottoposto a vincoli assunzionali.
Le conclusioni
La delibera della Corte dei Conti lombarda evidenzia che, una volta che l’ente decida di avvalersi della possibilità prevista dalla normativa in parola la quota destinata alla maggiorazione dell’indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative negli enti privi di dirigenti ha come effetto di limitare le risorse per le assunzioni di personale a tempo indeterminato (assunzioni che non siano quelle attuate con l’istituto della mobilità che incontrano soltanto il limite sopra richiamato). Tali risorse “sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario”, ossia del valore finanziario corrispondente al valore della maggiorazione in esame, così come disposto dall’art. 11-bis, comma 2, D.L. n. 135 del 2018.

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