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Con la videosorveglianza il comune può sanzionare l’irregolarità del comportamento dell’operatore di polizia municipale

di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali
Per dimostrare l’irregolarità del comportamento dell’operatore di polizia municipale il comune può utilizzare anche le immagini fornite dai sistemi di videosorveglianza. Lo ha chiarito il Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, con la sentenza n. 3820 del 29 maggio 2019. Un ispettore di polizia municipale è stato licenziato per aver effettuato un utilizzo anomalo delle ore di servizio straordinario. Ovvero per aver effettuato attività retribuita non richiesta e non giustificata. Contro questa severa misura disciplinare l’interessato ha proposto ricorso al giudice del lavoro ma senza successo. Il fatto di aver accertato che l’operatore ha svolto lavoro straordinario in maniera irregolare determina a parere del giudicante la validità della sanzione disciplinare. L’ufficiale ha infatti prestato attività non previamente autorizzate senza fornire alcuna documentazione a supporto delle esigenze di servizio rappresentate. Quanto all’utilizzo delle telecamere di sorveglianza, prosegue la sentenza, “si osserva che è lo stesso art. 55-quater, comma 3-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal D.Lgs. n. 116 del 2016, a consentire l’utilizzo degli strumenti di sorveglianza per accertare la falsa attestazione della presenza in servizio. Ed infatti, tale articolo stabilisce espressamente che nel caso di cui al comma 1, lettera a) (falsa attestazione della presenza in servizio, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia), la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di videosorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, determina l’immediata sospensione cautelare del dipendente”.

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