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Santo Fabiano

Come trattare le lettere anonime?

Sono frequenti le situazioni in cui sorgono dubbi al riguardo. Sull’argomento si è scritto tanto, senza pervenire a una posizione univoca, come era prevedibile. 

A mio avviso, se si tratta di note che riportano riferimenti circostanziati (non generici) si ha l’obbligo di acquisirle, ma avendo cura che non entri nel circuito accessibile ad altri se contiene affermazioni che possono rivelarsi calunniose.

Non rientrano nella elencazione dell’art.53, comma 5 del DPR 445/2000 che elenca gli atti sottratti alla protocollazione, ma si può ritenere che non si tratti di una prescrizione tassativa.
L’ANAC ha trattato la questione nelle Linee guida sul whistleblowing affermando: l’Autorità prende in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. L’invio di segnalazioni anonime e il loro trattamento avviene, comunque, attraverso canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni.

In altre parole, le segnalazione anonime, che pure in casi particolari possono essere oggetto di considerazione da parte dell’A.N.AC., non rientrano, per espressa volontà del legislatore, direttamente nel campo di applicazione dell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001. Si ribadisce che la tutela prevista da detto articolo non può che riguardare il dipendente pubblico che si identifica (diversamente, la tutela non può essere assicurata) e, comunque, secondo il tenore letterale della norma, la protezione accordata riguarda ritorsioni che possono avere luogo nell’ambito del rapporto di lavoro e non anche quelle di altro tipo.

 

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