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Aree a rischio corruzione – l’attività della Ragioneria di un Comune, finalizzata al rilascio dei pareri di regolarità contabile e dei visti attestanti la copertura finanziaria

Tra le aree a rischio corruzione obbligatorie, vi è anche quella relativa a “controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni”. Pertanto si chiede se nella citata area a rischio corruzione debba ricomprendersi anche l’attività della Ragioneria di un Comune, finalizzata al rilascio dei pareri di regolarità contabile (ex art. 149 TUEL) e dei visti attestanti la copertura finanziaria (ex art. 147-bis TUEL).
a cura di Maria Grazia Vivarelli
La L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, all’art. 1, comma 4 stabilisce che “Il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
…e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni”.
Il comma 5 stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: … b) procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari”.
Il comma 10 stabilisce che “Il responsabile (della corruzione) individuato ai sensi del comma 7 provvede anche: … b) alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione”.
Il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) individua le “aree di rischio” ovvero aree ove le attività sono soggette a maggior rischio di corruzione; le aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni sono indicate nell’Allegato 2, che ne riporta un elenco minimale, cui si aggiungono le ulteriori aree individuate da ciascuna amministrazione in base alle specificità.
Al punto 3.1.4 del Piano, sotto la rubrica “Rotazione del personale”, è detto che “Le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Per il personale dirigenziale, la rotazione integra altresì i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali ed è attuata alla scadenza dell’incarico, fatti salvi i casi previsti dall’art. 16, comma 1, lett. l-quater. L’introduzione della misura deve essere accompagnata da strumenti ed accorgimenti che assicurino continuità all’azione amministrativa. L’atto di disciplina della rotazione è indicato nell’ambito del P.T.P.C.. La misura deve essere adottata in tutte le amministrazioni – previa adeguata informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative – salvo motivati impedimenti connessi alle caratteristiche organizzative dell’amministrazione; in tal caso, la motivazione è inserita nel P.T.P.C..
L’ALLEGATO 1 (Dipartimento della Funzione Pubblica) al PNA al punto B.5 sotto la rubrica “Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione” stabilisce che ” La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l’esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. …L’attuazione della misura comporta che:
– per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la durata dell’incarico deve essere fissata al limite minimo legale; per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel settore deve essere prefissata da ciascuna amministrazione secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative; – per il personale dirigenziale, alla scadenza dell’incarico la responsabilità dell’ufficio o del servizio deve essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall’esito della valutazione riportata dal dirigente uscente; – l’amministrazione ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, nell’ambito delle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area o qualifica di appartenenza; – l’applicazione della misura va valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo rallentamento dell’attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità; nel caso di impossibilità di applicare la misura della rotazione per il personale dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi, l’amministrazione pubblica applica la misura al personale non dirigenziale, con riguardo innanzi tutto ai responsabili del procedimento.
L’ALLEGATO 2 al PNA sotto la rubrica “Aree di rischio comuni e obbligatorie” individua “A ) Area: acquisizione e progressione del personale 1. Reclutamento 2. Progressioni di carriera 3. Conferimento di incarichi di collaborazione; B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture 1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione 5. Valutazione delle offerte 6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti 9. Revoca del bando 10. Redazione del cronoprogramma 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 12. Subappalto 13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto; C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; D)Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
Nell’ipotesi in cui il P.T.P.C preveda ulteriori “aree di rischio” oltre a quelle individuate nel PNA – Allegato 2 quali obbligatorie per tutte le amministrazioni (che ne riporta un elenco minimale), occorre in concreto valutare se nell’area “controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni” debba o meno farsi rientrare anche l’attività della Ragioneria di un Comune, finalizzata al rilascio dei pareri di regolarità contabile (ex art. 149 TUEL) e dei visti attestanti la copertura finanziaria (ex art. 147-bis TUEL).
Sebbene, prima facie, non pare che l’attività della Ragioneria del Comune, finalizzata al rilascio dei pareri di regolarità contabile (ex art. 149 TUEL) e dei visti attestanti la copertura finanziaria (ex art. 147-bis TUEL) possa essere propriamente assimilabile all’area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, in quanto la prima diretta all’interno dell’amministrazione, mentre la seconda all’esterno, occorrerà tuttavia in concreto valutare le motivazioni e le circostanze che hanno condotto il Comune a indicare tra le aree a rischio – non previste nel PNA – quella inerente i controlli.
Deve, poi, evidenziarsi che comunque, anche a prescindere dalla considerazione delle attività come afferenti o meno ad aree considerate a rischio, l’ALLEGATO 1 (Dipartimento della Funzione Pubblica) al PNA al punto B.5 stabilisce che il personale dirigenziale, alla scadenza dell’incarico, dovrà di regola turnare, anche a prescindere dall’esito della valutazione riportata dal dirigente uscente; peraltro l’applicazione della misura va valutata anche se l’effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo rallentamento dell’attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità e ciò sebbene la turnazione – nei settori non a rischio – non sia prevista come obbligatoria, stante le modifiche normative al testo dell’art. 19, comma 1D.Lgs. n. 165 del 2001 apportate dalla L. 15 luglio 2002, n. 145 che hanno espunto la locuzione “…applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi”, in vigore dal 24 maggio 2001 al 7 agosto 2002.

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