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Annullamento verbali – illeciti edilizi – occupazioni abusive di suolo pubblico – prescrizione

Gli uffici di questa Unione di Comuni ricevono richiesta di annullamento di verbali (L. 24 novembre 1981, n. 689) in vari ambiti con particolare riferimento ad illeciti edilizi o occupazioni abusive di suolo pubblico avvenute molti anni fa (oltre 5 o 10 anni). Sono prescritti questi illeciti?
a cura di Simone Chiarelli
L’art. 28, L. 24 novembre 1981, n. 689 (legge generale sul procedimento sanzionatorio pecuniario) dispone “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Tale disposizione è stata oggetto di approfondimento giurisprudenziale con particolare riferimento al tema dei cosiddetti “illeciti permanenti”.
Secondo la dottrina “Si ha quindi illecito permanente qualora la condotta dannosa non si esaurisca in un solo momento, ma si rinnovi costantemente nel tempo. Pertanto, la condotta del responsabile produce un evento dannoso che si rinnova per tutto il tempo in cui permane l’azione lesiva, avendosi coesistenza della condotta lesiva e del danno permanente. Per la sussistenza della permanenza sono necessarie tre condizioni: (i) il carattere continuativo dello stato dannoso o pericoloso derivante dalla condotta del soggetto; (ii) il rapporto di causalità tra il protrarsi dello stato dannoso o pericoloso e la condotta del soggetto la quale prosegue senza interruzione dopo la realizzazione del fatto, da cui il danno o il pericolo ha origine e (iii) la possibilità per il responsabile di porre fine alla situazione dannosa”.
In presenza di dette condizioni, quindi di un illecito permanente, ne deriva:
– l’applicazione del regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’amministrazione provvede ad irrogare la sanzione stessa, senza che sia ravvisabile la violazione del principio di irretroattività;
– il potere repressivo dell’amministrazione può essere esercitato anche a lunga distanza di tempo, non derivando dal decorso di questo né una sorta di sanatoria dell’opera abusiva né tantomeno una situazione di affidamento in capo all’autore dell’abuso;
– in materia di lesione dell’interesse pubblico si protrae nel tempo sino al ripristino della legittimità violata;
– la prescrizione delle sanzioni pecuniarie non inizia a decorrere dalla data di realizzazione dell’abuso o della violazione ma da quella in cui il soggetto che ha commesso l’abuso ha ripristinato la situazione di legalità.
Tale giurisprudenza, formatasi prevalentemente con riferimento agli abusi edilizi, vale anche in altri analoghi contesti, per cui si è ritenuto che in materia di scadenza dell’autorizzazione ad occupare suolo pubblico, il lungo lasso di tempo trascorso dalla commissione dell’abuso e, dunque, il perseverare nell’occupazione abusiva nonchè l’inerzia serbata dall’amministrazione non sono idonee ad ingenerare nel privato alcuna convinzione della legittimità della propria situazione. In definitiva dunque, per gli illeciti permanenti, il termine di prescrizione quinquennale non decorre dalla data di commissione dell’illecito ma dalla data della sua scoperta da parte dell’autorità competente.

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