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Affidamento di servizi di tesoreria e di cassa a Poste Italiane S.p.A.

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
E’ noto che i Comuni, in particolare quelli di minore dimensione, riscontrano rilevanti difficoltà nell’affidamento del servizio di tesoreria, tradizionalmente gestito dalle banche; le difficoltà sono figlie di una crisi che ha investito tanto il sistema bancario quanto i bilanci pubblici, e di una profonda trasformazione del sistema economico-finanziario che ha orientato gli investitori verso settori più redditizi.
Il quadro resta critico nonostante i recenti interventi legislativi rivolti ai piccoli Comuni, per la semplificazione delle procedure di affidamento e per l’accrescimento del grado di concorrenza tra le diverse istituzioni finanziarie.
Ci si riferisce, in particolare, alle norme volte a favorire il coinvolgimento di Poste Italiane S.p.A., in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, nella gestione del servizio di tesoreria comunale, ovvero all’art. 1, comma 908L. 30 dicembre 2018, n. 145, il quale ha previsto che, dopo l’art. 9, comma 3, L. 6 ottobre 2017, n. 158, secondo il quale “I piccoli comuni possono affidare, ai sensi dell’art. 40, comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa“, sia aggiunto il seguente comma 3-bis: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165operanti nei piccoli comuni possono anch’esse affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 40, comma 1, L. 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa“; queste ultime sono rappresentate da “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.”
Dello stesso tenore, va ricordato altresì l’art. 1, comma 878, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, che, modificando l’art. 40L. 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che, nell’ambito del servizio di tesoreria svolto da Poste, “sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione“.
Giova precisare, al riguardo, che:
– in base a quanto previsto dagli artt. 208 ss., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, gli enti pubblici sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria attraverso procedure ad evidenza pubblica;
in deroga a tale principio generale, la citata L. n. 15 del 2017, ha disposto che i piccoli comuni (ovvero i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti) possono affidare la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa a Poste Italiane S.p.A.: trattandosi chiaramente di un regime eccezionale e derogatorio rispetto al principio generale dell’affidamento del servizio di tesoreria attraverso gara, tale possibilità è soggettivamente circoscritta ai soli ‘piccoli comuni’;
– con la sopravista norma contenuta nella legge di bilancio 2019, il legislatore ha inoltre previsto che anche le p.a. operanti nei piccoli comuni possano affidare in via diretta la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa, precisando che l’affidamento del servizio potrà avvenire (solo) a favore della società Poste Italiane S.p.A.; la disposizione, in buona sostanza, ha esteso la possibilità concessa nel 2017;
Se lo scopo della L. n. 158 del 2017, è stato quello di ampliare la gamma di servizi affidabili a Poste Italiane, al fine di agevolare pagamenti e accesso ai servizi e, così, favorire e promuovere lo sviluppo sostenibile dei comuni con meno di 5.000 abitanti, che in Italia sono oltre 5.580, la legge di Bilancio 2019 ha esteso la platea dei soggetti che possono affidare in via diretta i servizi di tesoreria e di cassa a Poste Italiane S.p.A..
Quanto premesso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella segnalazione del 19 marzo 2019 (AS 1574), svolge alcune considerazioni in merito alle criticità concorrenziali e di tutela del consumatore derivanti dalle previsioni normative soprariportate affermando, in particolare, che l’affidamento diretto a Poste italiane dei servizi di tesoreria e di cassa da parte delle amministrazioni pubbliche operanti nei piccoli comuni è illegittimo perché viola il principio dell’obbligo di gara: Poste italiane è operatore privato che opera in concorrenza con altri operatori economici e, quindi, non può essere l’unico affidatario per legge.
L’Autorità ricorda, al riguardo, che l’affidamento dei servizi da parte delle p.a., incluso il servizio in parola, deve avvenire previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, idonea a garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, nonché il diritto di accesso di tutti i potenziali concorrenti che esercitano tale attività nel mercato; al contrario, l’affidamento in via diretta preclude il confronto competitivo tra i soggetti interessati all’offerta di tali servizi, limitando il processo di contenimento dei prezzi tipico del gioco concorrenziale; pertanto, quest’ultima forma di affidamento può essere ammessa solo in ipotesi eccezionali, giustificate dalla presenza di particolari esigenze oggettive e che, in quanto eccezionali, non possono essere ulteriormente e arbitrariamente ampliate.
L’Antitrust evidenzia, inoltre, che la norma in esame espressamente individua Poste Italiane S.p.A. quale unico possibile beneficiario dell’affidamento in via diretta di tali servizi, ovvero un operatore privato, attivo sul territorio italiano in concorrenza con altri soggetti privati (ad esempio, istituti di credito), parimenti autorizzati a svolgere il ruolo di tesoriere per le p.a.; peraltro, il servizio di tesoreria non rientra neanche nell’ambito del servizio universale per il quale Poste Italiane S.p.A. è concessionaria.
Sulla base delle considerazioni esposte, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ritiene che l’art. 1, comma 908L. n. 145 del 2018, secondo il quale alcune p.a. possono affidare in via diretta il servizio di tesoreria e di cassa alla società Poste Italiane S.p.A., appare in contrasto con i principi di libera concorrenza, in quanto impedisce il corretto svolgersi delle dinamiche concorrenziali, favorendo indebitamente un operatore privato rispetto ad altri operatori parimenti autorizzati a svolgere il servizio.

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