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Tetto all’aggio, doppio binario con Ader 
di Giuseppe Debenedetto – Il Sole 24 Ore – 11 Novembre 2019
Parte dal 2020 la riforma della riscossione delle entrate locali, con l’ accertamento esecutivo (introdotto nel 2011 per alcuni tributi erariali) e l’ applicazione delle norme di cui al Titolo II del Dpr 602/73. Si tratta delle stesse disposizioni previste per la riscossione a mezzo ruolo, ad eccezione dell’ articolo 48-bis riguardante la verifica degli inadempienti in caso di pagamenti superiori a 5mila euro. Nella riforma prevista in manovra però restano alcune differenze con la procedura di riscossione a mezzo ruolo, a partire dal perimetro di applicazione, limitato a Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane,Unioni di comuni e Consorzi tra enti locali. Si tratta di un ambito più ristretto di quello previsto dal Dl 193/16 per l’ agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), riferito in generale alle «amministrazioni locali» individuate dall’ Istat. Resterebbero così fuori, ad esempio, le Asl e le Camere di commercio.
Un’ altra diversità riguarda la remunerazione dell’ attività di riscossione coattiva, finora sfornita di alcun riferimento normativo non essendo neppure applicabile il meccanismo dell’ aggio in virtù del divieto di aggravio economico per il contribuente, previsto dall’ articolo 52 del Dlgs 446/97 (in tal senso, Consiglio di Stato sentenza n. 3413/2012). Con la conseguenza, paradossale, che i costi della riscossione coattiva, anziché ricadere sul contribuente moroso, finiscono per essere di fatto spalmati sui contribuenti che pagano regolarmente. Con la riforma della riscossione la questione dei costi viene definitivamente risolta mediante l’ applicazione dell’ aggio del 3%, se il pagamento avviene entro 60 giorni, oppure del 6% in caso di pagamento oltre questo termine.
Si tratta dello stesso aggio previsto per l’ Ader, ma con una rilevante differenza: è stato introdotto un tetto massimo di 300 o di 600 euro, a seconda che il pagamento avvenga prima o dopo i 60 giorni. Resta invece senza tetto massimo l’ aggio previsto per l’ agente nazionale della riscossione, considerato che a questo si applica solo la disposizione relativa all’ accertamento esecutivo (comma 9). Si crea così una disparità di trattamento tra contribuenti, costretti a pagare un aggio superiore in caso di riscossione affidata all’ agente nazionale. Si pensi ad un’ impresa che, a fronte di un carico di 35mila euro, deve pagare 2.100 euro di aggio se il servizio è affidato all’ Ader anziché 600 euro (limite massimo) in caso di servizio svolto direttamente dal Comune o da un soggetto iscritto all’ albo ministeriale.
La questione potrebbe tornare all’ attenzione della Corte Costituzionale, che sinora non è entrata nel merito ma ha liquidato la vicenda trincerandosi su questioni di inammissibilità della domanda (si veda l’ ordinanza n. 65/2018 su un caso emblematico riguardante un aggio di oltre 450mila euro). La riforma prevede inoltre l’ accesso alle banche dati fiscali, finora mai attivato nonostante tre interventi legislativi, nel 2002, nel 2007 e nel 2008. Dal 2020 sarà possibile accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti in anagrafe tributaria, utilizzare i servizi di cooperazione informatica forniti dall’ agenzia delle Entrate e consultare le banche dati catastali nonché il pubblico registro automobilistico (Pra). Manca tuttavia l’ accesso all’ archivio dei rapporti finanziari (conti correnti) e alla banca dati Inps, invece previsto dal Dl 193/16 e utilizzabile dall’ agente nazionale della riscossione.

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