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L’Imu grava sui proprietari locatori 
Italia Oggi Sette – 11 Novembre 2019
 
La debenza dell’ imposta Imu, in caso di contratto di locazione finanziaria ormai concluso, ricade sempre sul proprietario locatore dell’ immobile. È, infatti, il titolo scaturito dal contratto stipulato e non la disponibilità fattuale del bene, a determinare la soggettività passiva del locatario finanziario. La Ctp di Milano con sentenza 3467/12/2019 si è pronunciata riaffermando tale principio nel dirimere una controversia con a oggetto un avviso di accertamento per omesso versamento Imu 2014. Tale atto era stato notificato nei confronti di un istituto di credito, locatore finanziario di un immobile, dal comune di Albiate.
Tale banca contribuente, proprietaria dei beni immobili concessi in locazione finanziaria, sosteneva l’ illegittimità degli avvisi per difetto di motivazione, ma soprattutto per l’ erronea individuazione del soggetto passivo Imu. Sosteneva, all’ uopo, che il reale soggetto passivo dell’ imposta era il locatario possessore fino alla riconsegna dell’ immobile al locatore, chiedendo, pertanto, l’ annullamento dell’ avviso di accertamento. Il comune, non essendosi costituito in giudizio, non contestava la mancata riconsegna dell’ immobile alla titolare, da parte del soggetto locatario, consentendo in tal modo di poter così ritenere il fatto provato per il principio di non contestazione.
La Commissione, analizzata nel merito la questione, riteneva comunque di dover aderire a quella giurisprudenza che riconduce al proprietario o titolare di diritti reali il carico dell’ imposta, fatto salvo il solo caso della concessione in leasing del bene, limitatamente alla durata del contratto, che nel caso di specie era invece stato risolto pur senza tempestiva riconsegna dell’ immobile. Sulla base dell’ art. 9 comma 1 del decreto legislativo n. 23/2011 «… Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto».
È chiaro, dunque, che, a determinare la soggettività passiva del locatario finanziario, non è la disponibilità di fatto dell’ immobile, bensì il titolo, ovvero il contratto stipulato, il quale se viene meno porta all’ opposta conclusione, ove ritorna la soggettività passiva in capo al locatore. Tale orientamento è stato anche confermato dalla Ctr Lombardia con la sent. n. 1194/16/2018 del 20 marzo 2018. Il collegio milanese, sulla base di quanto analizzato e spiegato in punto di dispositivo, respingeva il ricorso perché infondato.
(…) Osserva la Commissione che, posto che il comune non ha contestato la circostanza, per il principio di non contestazione deve ritenersi provata la mancata riconsegna dell’ immobile alla ricorrente, locatore finanziario, per tutto il periodo dalla risoluzione del contratto (…) alla (…) data di riavvio del rapporto contrattuale. Nel merito della questione, osserva la Commissione come ai sensi dell’ art. 9, comma 1 del decreto legislativo n. 23/2011 «soggetti passivi dell’ imposta municipale propria sono il proprietario degli immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’ attività dell’ impresa, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto». La Commissione, che non ignora l’ esistenza di un diverso orientamento, ritiene di dover aderire a quella giurisprudenza che riconduce alla proprietà la soggettività passiva Imu al momento del venir meno del contratto di locazione finanziaria. Il dato testuale della norma in considerazione è infatti chiaro nel ricondurre al proprietario o titolare di diritti reali la degenza dell’ imposta, salvo il solo caso della concessione in leasing del bene e solo per la durata del contratto. Venuto meno questo, viene meno l’ eccezione e si deve ricondurre alla proprietà la soggettività passiva d’ imposta. In concreto, è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non certo la disponibilità di fatto del bene (Ctr Lombardia, Milano, Sez. XVI 20/3/2018, n. 1194). Peraltro tale conclusione, oltre a essere aderente al dato normativo, si giustifica con l’ esigenza di individuare con certezza il soggetto passivo d’ imposta nei casi in cui, come nella fattispecie, la riconsegna non segua immediatamente alla cessazione del contratto e di assicurare all’ Amministrazione la sua riscossione, gravando il proprietario del rischio di comportamenti dilatori e incongrui del soggetto cui ha locato il bene. Il ricorso risulta quindi infondato e deve essere respinto. La mancata costituzione in giudizio del Comune esime la Commissione dal pronunciare sulle spese (…).

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