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Box come abitazioni, stop al rimborso Tari 
di Pasquale Mirto – Il Sole 24 Ore -11 Novembre 2019
La Ctp di Milano, con sentenza 4262, terza sezione, del 14 ottobre 2019 (presidente Locatelli, relatore Chiametti) ha ritenuto legittimo il diniego opposto dal Comune del capoluogo lombardo al rimborso della Tari pagata per un box nel periodo tra il 2014 e il 2017. La controversia si inserisce all’ interno della querelle nata sulla modalità di tassazione delle pertinenze all’ abitazione principale, sulla quale si sono registrate circolari ministeriali e varie interrogazioni parlamentari. In particolare, nella circolare 1/DF del 2017 il ministero delle Finanze aveva precisato che nell’ utenza domestica deve intendersi compresa sia la superficie adibita ad abitazione sia quella delle relative pertinenze.
Conseguentemente, «la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell’ alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell’ utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell’ utenza e va sommato come tale alla parte fissa».
In altri termini, quindi, la quota variabile va computata una sola volta in relazione alla superficie totale dell’ utenza domestica. Anche il regolamento del Comune di Milano prevedeva questo meccanismo di sommatoria delle superfici dell’ alloggio con quelle dei locali pertinenziali (come cantine e solai), ma escludeva da questo computo espressamente i box. Il regolamento li equiparava a delle abitazioni, prevedendo un numero di occupanti “attribuito d’ ufficio” sulla base della metratura. Così un box avente una superficie di 35 mq veniva tassato come un’ abitazione occupata da tre persone. Il caso scrutinato dalla Ctp di Milano riguarda proprio quanto pagato in eccesso per un box, sulla base di un presunta illegittimità del regolamento, desunta dalla circolare ministeriale.
La Ctp ha negato il diritto al rimborso, in quanto ha dovuto applicare il regolamento comunale, fonte normativa secondaria che prevale sulla circolare ministeriale, la quale, come ricorda la Cassazione, non vincola «né i contribuenti né i giudici e, cosa più importante, non costituisce fonte del diritto». Dalla lettura della sentenza emerge che il giudice non ha potuto disapplicare il regolamento comunale in base all’ articolo 7 del Dlgs 546/1992, in quanto per giurisprudenza di legittimità prevalente la disapplicazione della delibera tariffaria o del regolamento comunale può essere disposta, se si convalida la loro illegittimità, solo a seguito di espresso motivo contenuto nel ricorso introduttivo.
Nel caso in esame, il contribuente aveva omesso di chiedere la preventiva disapplicazione del regolamento comunale, e conseguentemente il giudice ha dovuto applicarlo, anche se presentava evidenti profili di illegittimità. In effetti, il regolamento comunale ha creato, in violazione dell’ articolo 52 del Dlgs 446/1997, una nuova fattispecie impositiva, ovvero «la categoria utenza domestica box occupata fittiziamente da tre occupanti». Infine, si dà atto che il Comune di Milano ha modificato il proprio regolamento, ma si precisa al contempo che questa modifica non può avere valore retroattivo.

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