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Non vedente privo di patente di guida: ha diritto al posto auto personalizzato
Il Tar Lazio con sentenza n. 9556/2019 accoglie il ricorso formulato da un disabile annullando il provvedimento impugnato
Di Laura Biarella – Professionista – Avvocato
Pubblicato il 11/09/2019
Il parcheggio personalizzato nei pressi della propria abitazione spetta anche al disabile privo di patente di guida.
Lo ha stabilito il Tar Lazio-Roma, sez. II, con la sentenza 18 luglio 2019, n. 9556 (testo in calce).
Sommario
La vicenda
Nel 2006 un uomo non vedente, presentava richiesta, al Corpo di Polizia Municipale, di un posto auto riservato a disabile.
Seguiva la Determinazione Dirigenziale che istituiva, nei pressi dell’abitazione dell’uomo, un’area riservata alla sosta di un autoveicolo al servizio di persona disabile a tempo indeterminato.
In seguito, l’uomo richiedeva la personalizzazione del medesimo posto auto.
L’istanza veniva negata per mancanza dei requisiti richiesti dalla disciplina regolante la materia (art. 381 DPR 495/1992 punto 5, così come modificato dal DPR 610 del 16.09.1996).
La questione approdava al TAR.
 
L’ordinanza cautelare
In prima battuta il giudice amministrativo ha accolto l’istanza interinale e sospeso il provvedimento impugnato, precisando che, secondo la normativa applicabile alla fattispecie, l’unica condizione legittimante l’assegnazione dello spazio di sosta in questione, fosse la particolare condizione di invalidità dell’uomo, collocandosi il possesso da parte dello stesso, dell’abilitazione alla guida come requisito solo “eventuale” della fattispecie, sia pur ordinariamente riconosciuto sussistente.

Il requisito del possesso della patente di guida
Il Tar, nell’accogliere il ricorso formulato dall’uomo, così annullando il provvedimento impugnato, ha evidenziato che l’organo di polizia comunale aveva rigettato la richiesta del ricorrente nell’erronea convinzione che la personalizzazione della sosta, per le persone invalide, fosse riservata solamente a quelle in possesso della patente di guida.

La disciplina in materia di personalizzazione dei parcheggi
Dalla disamina delle previsioni normative (artt. 188 d.lgs 285/1992, 381 DPR n. 495/1992 e 28 della Legge n. 104/1992) è emerso che la personalizzazione dei parcheggi è riservata alle persone con disabilità a prescindere dal possesso del titolo di guida.
Il diniego discriminatorio
Nel caso di specie il ricorrente è non vedente, per cui il richiesto requisito del possesso della patente di guida, come condizione per il rilascio della concessione personalizzata, è risultato illogico e contraddittorio, come pure discriminatorio, comportando una situazione di disparità di trattamento tra le persone disabili, non giustificata, né prevista da normativa alcuna.

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