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Lombardia, del. n. 309 – Incentivi tecnici non erogabili per le concessioni

Pubblicato il 9 agosto 2019

Un Sindaco ha chiesto un parere in merito al possibile riconoscimento degli incentivi per funzioni tecniche in caso di concessione di servizi.
La questione di massima era stata posta dalla Sezione Regionale di Controllo per la  Lombardia con la deliberazione n. 96/2019, al Presidente della Corte dei Conti, che ha deferito la stessa alla Sezione delle Autonomie.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 309/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 1° agosto,hanno richiamato il principio espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del. 15/2019, secondo cui gli incentivi per funzioni tecniche, alla luce della nuova formulazione normativa (ex art. 113 del d.lgs. 50/2016 come novellato dal d.l. 32/2019), non possono essere riconosciuti al personale dell’Amministrazione in caso di contratto di concessione, ma solo esclusivamente in caso di contratti di appalto.
Secondo la Corte dei Conti, il citato art. 113 del d.lgs. 50/2016 dispone inequivocabilmente,al comma 5 –bis, che i compensi incentivanti per funzioni tecniche spettano esclusivamente in caso di procedure per affidamento in appalto di beni e servizi. Tale disposizione non presenta alcun elemento che possa farla ritenere estensibile, in via analogica, al contratto di concessione di servizi, anche a causa delle diverse caratteristiche strutturali delle due tipologie di contratto, appalto e concessione, in quanto il primo comporta spese, il secondo determina entrate (Corte dei Conti, Sezione Autonomie, del. n. 15/2019).
Leggi la deliberazione

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