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Il terreno edificabile paga l’Ici  

di GIOVAMBATTISTA PALUMBO – Italia Oggi – 09 Agosto 2019
 
Ai fini Ici, per considerare un terreno edificabile, adibito a giardino, come pertinente all’ abitazione principale, il contribuente deve assolvere agli specifici oneri dichiarativi e provare di avere effettivamente destinato, in modo durevole, il terreno a servizio e ornamento del bene principale. Così ha stabilito la Cassazione, con l’ ord. n. 20955 del 6/8/2019. Nella specie, nonostante i terreni fossero distinti ciascuno da un proprio mappale e fossero classificabili come terreni edificabili, i contribuenti li ritenevano costituire un unico corpo pertinenziale di un fabbricato, del quale costituivano giardino recintato.
La tesi sostenuta dall’ ente impositore era che un terreno può essere considerato pertinenziale a un immobile esclusivamente in presenza della «graffatura» e cioè della rappresentazione grafica nel mappale catastale del rapporto pertinenziale tra l’ abitazione e l’ area. I contribuenti, soccombenti in Ctr, ricorrevano in Cassazione, insistendo per la natura pertinenziale. Secondo la Corte il ricorso era infondato. Evidenziano infatti i giudici che, anche se adibito a giardino, è dovuta l’ Ici in relazione ad un terreno classato come edificabile nel Prg, nel caso in cui il contribuente abbia omesso di comunicare il cambiamento di destinazione tramite la dichiarazione Ici.
Inoltre, affinchè un’ area fabbricabile perda il (plus) valore costituito dalla edificabilità, occorre che intervenga una modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi, e che non si risolva in un mero collegamento materiale, rimovibile ad libitum. E, nella specie, i contribuenti non avevano provato né di aver provveduto ad adempiere agli obblighi dichiarativi, né la durevole destinazione del terreno a pertinenza dell’ abitazione principale, ai sensi dell’ art. 817 c.c. La Cassazione evidenzia comunque come la tesi in ordine alla necessaria graffatura del mappale è stata superata, laddove la qualifica di pertinenza di un fabbricato non è data dalle risultanze catastali, ma unicamente dalla situazione di fatto.

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