12/08/2019 – chi deve pagare lo scuolabus?

Bisanzio, Italia: chi deve pagare lo scuolabus?

di Luigi Oliveri
Egregio Titolare,
converrà con questi pixel che il diritto all’istruzione è strettamente collegato anche con i futuri sviluppi lavorativi e formativi della vita. Programmare in maniera efficace i servizi di istruzione e formazione è contestualmente anche programmare le politiche attive per il lavoro, specie se l’istruzione è in grado anche di dialogare efficacemente col mondo produttivo (ma questo è un altro tema).
Ora, istruzione e lavoro si intersecano inscindibilmente con un altro fondamentale elemento: la rete dei trasporti e l’efficienza del servizio di trasporto. Converrà, Titolare, che per andare a scuola, specie se si tratta di elementari e medie, se i genitori non possono accompagnare fino alla sede dell’istituto, risulti indispensabile un sistema di trasporto scolastico degli alunni.
Stiamo parlando dell’ovvio. Come del tutto ovvio dovrebbe apparire che il servizio scolastico dovrebbe essere reso in modo tale che i suoi costi non rendano proibitiva la fruizione da parte delle famiglie. In caso contrario, sono evidenti le ricadute deleterie: perdita del potere di acquisto, difficoltà nella gestione familiare e pericolo fortissimo della rinuncia di uno dei genitori ad un lavoro o, comunque, ad un lavoro a tempo pieno, per dedicarsi alla funzione di accompagnatore della prole verso la scuola.
Altrettanto ovvia è l’utilità sociale del trasporto scolastico, servizio gestito dai comuni fino alle medie.Ancora, Titolare, ovvio dovrebbe essere che un servizio di trasporto scolastico, viste le concatenazioni evidentissime con il mondo del lavoro ed il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, andrebbe organizzato in modo che il comune possa, avvalendosi delle risorse disponibili col bilancio, stabilire la copertura adeguata e sostenibile con risorse di bilancio, per ammortizzare il costo degli utenti, che altrimenti risulterebbe certamente estremamente pesante.
Del resto, tutti i servizi di trasporto sono caratterizzati da un intervento pubblico, perché le tariffe altrimenti risulterebbero insostenibili. In ogni caso, i comuni dispongono di rilevanti entrate tributarie e patrimoniali, la cui funzione dovrebbe esattamente essere la copertura, anche solo parziale, di servizi essenziali.
Già, Titolare, però l’Italia è la nuova Bisanzio, da sempre. Perché un comune possa compartecipare in parte al costo di un servizio esso deve essere qualificato come servizio “a domanda individuale”, cioè quei servizi che non siano gratuiti per legge statale o regionale, o non siano finalizzati all’inserimento sociale dei portatori di handicap, né quelli per i quali le vigenti norme prevedono la corresponsione di tasse, diritti o di prezzi amministrati, né i servizi di trasporto pubblico. Se la materia vi pare troppo ostica, in calce al post trovate una spiegazione del quadro normativo.
Tutto, quindi si complica. In un ordinamento normale, un comune se avesse intenzione di coprire in parte col bilancio il costo del servizio elaborerebbe le necessarie delibere, indicando le fonti di entrata e copertura dei costi e sottoporrebbe decisioni e conti a soggetti preposti al controllo preventivo, per verificare che tutto quadra.
Ma, Titolare, in questo Paese i controlli preventivi negli enti locali sono stati cancellati, per essere sostituiti da controlli “collaborativi” delle sezioni regionali della Corte dei conti. Che, però, non possono analizzare la singola fattispecie, bensì allargarsi a tematiche di carattere generale.
Per questa ragione, molto spesso le indicazioni della magistratura contabile finiscono per creare molti più problemi che un semplice controllo preventivo risolverebbe. Così, un comune ha sottoposto alla magistratura contabile l’eventuale legittimità della parziale copertura dei costi del servizio di trasporto alunni a scuola e la Sezione Piemonte ha, come facile aspettarsi, risposto picche, perché non è un servizio a domanda individuale ma un servizio pubblico.
Apriti cielo. Moltissimi comuni, prima della richiesta alla Corte dei conti, destinavano risorse di bilancio proprio allo scopo di ammortizzare i costi altrimenti proibitivi.
Deve succedere che un giudice scateni il problema, perché la questione venga affrontata. Così l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) si è rivolta al legislatore, affinché risolvesse il problema scatenato dalla decisione della magistratura contabile. Pare che a questa soluzione si arrivi con uno specifico decreto, che conterrà il seguente chiarimento:
“Fermo restando l’articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio”
Come dice, Titolare? C’era proprio bisogno di una legge per chiarire che se viene rispettato l’equilibrio di bilancio un comune può naturalmente compartecipare ai costi di un servizio come quello del trasporto scolastico?
Ovviamente, in un mondo normale, non ci sarebbe alcun bisogno. Dovrebbe risultare scontato che le interconnessioni tra diritto allo studio, famiglia, lavoro e trasporti anche se il trasporto scolastico non è qualificato formalmente come “servizio a domanda individuale” (noti bene, Titolare, tra questi il “recentissimo” decreto ministeriale del 1983 elenca il trasporto delle carni macellate, ma non il trasporto degli alunni…), non solo consentano ma addirittura impongano ai comuni di non considerare il trasporto scolastico come un servizio pubblico generale di natura economica; di quelli, cioè, che sono offerti nel mercato anche da soggetti privati, organizzati in modo che possa esservi un ricavo capace di generare profitto.
Tra l’altro, la Corte dei conti ha sorvolato sulla costante giurisprudenza amministrativa secondo la quale un servizio è realmente pubblico quando sia rivolto ad una platea indifferenziata e non rilevabile a priori di utenti. Ma, in un comune, il trasporto scolastico non può che essere destinato a una platea ben definita, conosciuta e conoscibile di destinatari: saltano, quindi, tutti gli elementi distintivi propri di un servizio pubblico.
Un tempo in Italia gli imprenditori costruivano intorno alle fabbriche vere e proprie cittadelle, con case, scuole e servizi, ben consapevoli che la distanza dal luogo di istruzione e di lavoro è un elemento escludente, che può creare problemi: per altro è noto a tutti come in inverno la congestione delle auto per strada di prima mattina è causata esattamente dall’abuso del trasporto privato, a sua volta causa dell’insufficienza del trasporto pubblico verso le scuole. Una migliore rete di trasporti consentirebbe di ridurre il caos.
Non si capisce come sia possibile che problemi di questa rilevanza possano essere trattati nel chiuso di aule della magistratura contabile, senza un contraddittorio con altri soggetti, il Parlamento, l’Anci stessa, i sindacati, il Mef. I controlli andrebbero ricondotti a quello che dovrebbero essere: una verifica puntuale su singole decisioni, non elaborazione di principi per massimi sistemi, che spesso rischiano di creare i problemi, invece di risolverli.
Per giungere alla conclusione banale e scontata che qualsiasi comune può, se il bilancio glielo consente, permettere alle famiglie di utilizzare mezzi di trasporto pubblici per portare a scuola i propri figli, è stato necessario per anni nascondere il problema, farlo scatenare da un controllo la cui natura “collaborativa” dovrebbe essere serio oggetto di ripensamento, per poi giungere ad un “decreto” il cui scopo è svelare che il sole tramonta ad ovest.

Classificazione dei servizi pubblici, for dummies
L’origine della norma è l’art 6 del d.l. 55 1983I servizi a domanda individuale sono quelli che i comuni possono coprire in parte, lasciando percentuali fisse minime di copertura a carico degli utenti. I servizi pubblici di interesse generale si distinguono in servizi pubblici di interesse generale puri e semplici, che possono essere integralmente (ma anche solo in parte) a carico dei bilanci pubblici; e servizi economici di interesse generale, quelli a carico della comunità indifferenziata.
I servizi a domanda individuale comprendono servizi dell’uno e dell’altro carattere. Nell’elencazione di 36 anni fa manca proprio il trasporto scolastico. Ma non ci voleva un genio a capire che un simile servizio non è rivolto alla comunità indifferenziata, elemento decisivo per catalogare questo servizio non tra quelli economici (come indirettamente fa la Corte dei conti, ritenendo che debba essere integralmente a carico dell’utenza), bensì a utenti perfettamente individuati e limitati, anno scolastico per anno scolastico.

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