12/08/2019 – Alienazioni partecipate prorogate al 31-12-2021

Aosta, del. n. 7- Alienazioni partecipate prorogate al 31-12-2021

Pubblicato il 9 agosto 2019

Un ente ha chiesto un parere in merito all’applicabilità della deroga prevista dall’art. 1, comma 723, della legge 145/2018, relativa alla detenzione di partecipazioni societarie, inserite nel piano di ricognizione straordinario, senza applicazione delle sanzioni previste dall’art. 24, commi 4 e 5, del d.lgs. 175/2016 (TUSP).
I magistrati contabili della Valle d’Aosta, con la deliberazione 7/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 agosto, hanno chiarito che le p.a. che non hanno concluso la procedura di alienazione delle partecipate, inserite nel piano di ricognizione straordinario, entro il 31 settembre 2018, o il cui risultato è stato negativo, sono autorizzate fino al 31 dicembre 2021 a non procedere all’alienazione delle suddette quote societarie, senza incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 24, commi 4 e 5 del d.lgs. 175/2016.
Tale deroga è consentita solo nel caso in cui la partecipata abbia prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.
Secondo la Corte dei Conti, in base al tenore letterale della norma in questione, tale deroga è riferibile alla sola ricognizione straordinaria delle società partecipate dalle p.a.
Il comma 5 bis dell’art. 24 del d.lgs. 175/2016, introdotto dall’art. 1, comma 723, della legge 145/2018,  ha infatti sospeso l’efficacia, fino al 31 dicembre 2021, dell’obbligo di alienazione delle società partecipate entro un anno dalla ricognizione straordinaria (ex art. 24, comma 4, d.lgs. 175/2016) e del divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali, nei confronti della partecipata, con successiva liquidazione coatta, in denaro, della partecipazione detenuta, in caso di mancata alienazione nei termini previsti dalla legge o in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo(ex art. 24, comma 5, d.lgs. 175/2016).
 
Leggi la deliberazione

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