12/07/2019 – TARSU: dovuta anche per aree destinate a parcheggio gratuito di attività commerciali

TARSU: dovuta anche per aree destinate a parcheggio gratuito di attività commerciali

Pubblicato il 11 luglio 2019

Le aree destinate a parcheggio scoperto (gratuito) della clientela ed a spazio di manovra dei mezzi adibiti al trasporto merci sono assoggettate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU), in quanto aree operative, indispensabili e strumentali per lo svolgimento della relativa attività commerciale, salvo che il contribuente dimostri l’inidoneità dell’area a produrre rifiuti.
È quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione V, di Bari, nella sentenza n. 1753 depositata il 3 giugno 2019.
I giudici tributari regionali hanno confermato la sentenza del giudice di prime cure, che aveva condannato il contribuente, esercente di un’attività commerciale, al pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU) per l’area destinata a parcheggio ed a spazio di manovra dei mezzi necessari al trasporto delle merci.
La Commissione ha ribadito, in conformità al consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. 5, n. 18054/2016), che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti è dovuta per il solo fatto di occupare o detenere un’area scoperta, indipendentemente dall’uso a cui è adibita ed a prescindere dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l’area è occupata o detenuta.
In applicazione di tale principio le aree destinate a parcheggio scoperto sono state ritenute assoggettabili all’imposta, salvo che il contribuente dimostri l’inidoneità dell’area a produrre rifiuti ovvero di non averne mai prodotti.
Ciò anche in considerazione del fatto che le aree in cui è consentito il parcheggio gratuito ai clienti di attività economiche, ovvero quelle destinate ad area di manovra dei mezzi adibiti al trasporto merci sono qualificabili come aree operative (e non aree pertinenziali), essendo peraltro indispensabili e strumentali alla relativa attività commerciale.

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