12/07/2019 – Rapporto tra congedo parentale, permessi ex art. 33, l. n. 104 del 1992 e ferie

Rapporto tra congedo parentale, permessi ex art. 33, l. n. 104 del 1992 e ferie

 
Pubblico impiego privatizzato – Congedo parentale – Art. 42, d.lgs. n.151 del 2001 – Cumulabilità con i permessi ex art. 33, l. n. 104 del 1992 ed i riposi spettanti al dipendente – Congedo richiesto in maniera continuativa – Esclusione.
Pubblico impiego privatizzato – Congedo parentale – Art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151 del 2001 – Trattamento economico spettante al lavoratore – Ferie – Tredicesima mensilità – Trattamento di fine rapporto – Non maturano.
        Durante il periodo di fruizione del congedo parentale non maturano anche i permessi retribuiti previsti dall’art. 33, comma 4, l. 5 febbraio 1992, n. 104 e ciò in quanto il “cumulo” dei permessi consentito dall’art 42, comma 4, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 deve essere correttamente inteso come possibilità di fruizione degli stessi in un medesimo arco temporale, ma non anche come maturazione ed insorgenza del diritto ai permessi medesimi in capo al lavoratore; e ciò in quanto il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti presuppone, necessariamente, lo svolgimento in essere e la costanza dell’attività lavorativa durante la quale tali permessi vengono a maturare.
        I periodi di congedo straordinario incidono negativamente sulla maturazione delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fine rapporto, coerentemente con la natura del suddetto congedo che appare idoneo a determinare una vera e propria “sospensione”, seppur temporanea, dell’attività lavorativa (1).
 
(1) Parere Consiglio di Stato n. 3389 del 2005.
Ha chiarito il Tar che durante il periodo di congedo parentale, all’opposto, l’attività lavorativa viene messa in uno stato, per così dire, di quiescenza atteso che tale congedo ne va a determinare una vera e propria sospensione, non idonea a far maturare, in capo al lavoratore, gli ulteriori permessi ex art. 33, l. n. 104 del 1992.
Analogamente è a dirsi per le festività ed i riposi che la ricorrente pretende esserle riconosciute e non conteggiate nel periodo complessivo di congedo parentale.
Affinché le festività e i riposi non vengano conteggiati nel periodo di congedo parentale occorre che la domanda di congedo sia stata presentata in maniera c.d. frazionata; invece, se il congedo è richiesto in maniera continuativa, festivi e riposi non possono essere scomputati ma vanno in esso interamente conteggiati (in tal senso si vedano anche: Circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001; Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012).
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