12/07/2019 – Il tetto del salario accessorio 2016 va considerato unitariamente

Come ricomporre il contrasto tra la rgs e la corte dei conti 

Il tetto del salario accessorio 2016 va considerato unitariamente

Il tetto del salario accessorio del 2016 va considerato unitariamente e non distinto per categorie di dipendenti (segretari comunali, dirigenti, posizioni organizzative e dipendenti delle qualifiche), ma non sono consentite compensazioni tra i fondi contrattuali, senza un titolo legislativo o contrattuale.
Va composto in questo modo il contrasto, più apparente che reale, tra la Ragioneria Generale dello Stato e la Corte dei Conti sul metodo per conteggiare il tetto al salario accessorio.
La Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 21 febbraio 2019, n. 27, era stata molto chiara: «Ai fini del calcolo del tetto del 2016 delle risorse accessorie per gli incaricati di posizione organizzativa: poiché il limite ex art. 23, comma 2 del dlgs n. 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale, ciò che rileva non è l’omogeneità settoriale dei valori di riferimento, ma la finalità generale di inclusione, nell’ambito del tetto più volte citato, di tutte le somme complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale».
La Ragioneria generale dello stato, con la nota 20 giugno 2019, n. 169507 ha espressamente inteso contrastare le conclusioni cui è pervenuta la Sezione Puglia. Ma, nella realtà a ben vedere il parere della Rgs è in parte infondato, in altra parte riguarda questioni diverse da quelle trattate dalla magistratura contabile.
Il parere non appare corretto nella pare in cui sostiene che la Corte dei conti sarebbe andata «in controtendenza rispetto alle prevalenti indicazioni applicative rispetto alle quali, a decorrere dall’ano 2010, il contenimento della crescita del salario accessorio è considerato distintamente per il personale dirigente per il personale non dirigente». A ben vedere, «in controtendenza» è, invece, la Rgs, che cita le norme finalizzate a ridurre il costo del personale vigenti tra il 2010 e il 2016, come interpretate da proprie circolari, apertamente incompatibili con l’articolo 23, comma 2, del dlgs 75/2017 e da questo volutamente superate e private di efficacia.
L’articolo 23, comma 2, appare molto chiaro quando dispone che «l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016». Il riferimento della norma è indiscutibilmente un «ammontare complessivo», che, in quanto tale, non può che comprendere sia la spesa del personale dirigente, sia quella del personale non dirigente. Applicando il criterio interpretativo letterale indicato dall’articolo 12 delle preleggi, la tesi della Rgs non può stare in piedi.
Viceversa, è da condividere il parere della Rgs nella parte in cui afferma che «in presenza di riduzioni, anche temporanee, di personale di una specifica categoria, non appare percorribile intervenire sulle risorse accessorie di un’altra categoria o compensare riduzioni di personale di categorie con importi di accessorio non differenziati anche in considerazione dei problemi applicativi connessi con il recupero del personale temporaneamente ridotto».
In poche parole, la Rgs esclude la possibilità di spostare risorse del salario accessorio da una categoria all’altra, esempio dal fondo del personale non dirigente a quello dirigente.
Questo è del tutto condivisibile. Ma, la Sezione Puglia non ha mai sostenuto il contrario. Si è limitata semplicemente ad osservare che è lo stesso Ccnl 21.5.2018 a consentire il travaso delle risorse che finanziano le retribuzioni di posizione e risultato dei funzionari incaricati nell’area delle posizioni organizzative al fondo contrattuale (e, con maggiori problemi, viceversa). In questo caso, il «travaso» è possibile perché espressamente consentito da un titolo giuridico, cioè il contratto collettivo.
Nessuna norma, attualmente, permette, invece, di spostare risorse del fondo dei dirigenti verso il personale non dirigente o le risorse che la contrattazione riserva al segretario comunale verso altre categorie di lavoratori.
Ma, l’ovvia e necessaria esistenza di un titolo giuridico per consentire eventuali «travasi», non contrasta con la chiara previsione dell’articolo 23, comma 2, del dlgs 75/2017, da cui deriva la determinazione del tetto del 2016 come complessivo e non distinto per categorie di dipendenti.
Luigi Oliveri

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