12/07/2019 – Convertito il decreto Crescita: le novità per la finanza degli enti locali (IV parte)

Convertito il decreto Crescita: le novità per la finanza degli enti locali (IV parte)

di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
L’art. 1L. 28 giugno 2019, n. 58, ha convertito, con modificazioni, il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita). In sede di conversione sono stati riprodotti disposizioni contenute nella proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all’esame del Senato (AS 1294).
Nel provvedimento sono contenute diverse disposizioni di interesse per la finanza e i tributi degli enti territoriali.
In questo commento completiamo il commento riguardante le disposizioni con contenuto finanziario.
Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria
A decorrere dalla data individuata dal D.M., di cui sotto, le regioni a statuto ordinario, anche al fine di consentire l’accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e altri programmi, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data del 1° maggio 2019, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.
A decorrere dalla data individuata dal D.M., di cui sotto, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.
Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione entro sessanta giorni dalla data del 1° maggio 2019 sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.
La disposizione ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 33).
Regione Friuli Venezia Giulia: finanza pubblica
Viene data attuazione ad alcune disposizioni recate nell’accordo sottoscritto il 25 febbraio scorso tra il MEF e la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica.
Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della Regione Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto da finanziare è stabilito nell’ammontare complessivo di 686 milioni di euro per l’anno 2019, di 726 milioni di euro per l’anno 2020 e di 716 milioni di euro per l’anno 2021.
Lo Stato riconosce alla regione Friuli Venezia Giulia un trasferimento per spese di investimento pari a 400 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di strade, scuole e immobili e per la realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche per la prevenzione dei danni atmosferici, da erogare in quote pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e a 50 milioni di euro per l’anno 2025, nonché l’assegnazione di 80 milioni di euro per investimenti in ambito sanitario a valere sulle risorse ancora da ripartire del Programma straordinario di investimenti in sanità, da erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a seguito della sottoscrizione dell’accordo di programma e nella misura dell’80 per cento a seguito degli stati di avanzamento dei lavori.
La Regione può istituire, nelle materie di propria competenza, nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l’altro, le modalità di riscossione. La Regione ha altresì la facoltà di “disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge”, con particolare riferimento alle modalità di riscossione e consentendo agli enti locali “di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni”.
A decorrere dall’anno 2022, le risorse di cui al comma 9 dell’art. 11-bisD.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, sono destinate all’aggiornamento del quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia. Il comma 9 è relativo al Fondo per l’attuazione del programma di Governo.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 33-ter, commi da 1 a 3).
Regione Sardegna: finanza pubblica
Per la Regione Sardegna, l’importo del concorso alla finanza pubblica è versato al bilancio dello Stato entro il 10 agosto 2019 per l’anno 2019 ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi; in mancanza di tale versamento entro il predetto termine, il MEF è autorizzato a recuperare gli importi a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 33-ter, comma 5).
Regione Valle d’Aosta e Regione siciliana: finanza pubblica
Novità riguardanti le modalità con cui lo Stato acquisisce il contributo alla finanza pubblica della Regione autonoma Valle d’Aosta e della Regione siciliana. Le relative somme sono versate all’erario con imputazione sul capitolo 3465, art. 1, capo X, dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 10 agosto 2019 per il corrente anno ed entro il 30 aprile di ciascun anno per gli anni successivi. In mancanza di tali versamenti all’entrata del bilancio dello Stato entro i termini suddetti, il MEF è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti, a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione, anche avvalendosi dell’Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite dell’Ufficio Struttura di gestione della stessa Agenzia.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 33-ter, comma 6).
Debiti Roma capitale
L’art. 38D.L. n. 34 del 2019 dispone il trasferimento a Roma capitale della titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma. Dispone inoltre l’iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché l’attribuzione a Roma Capitale delle risorse necessarie a far fronte al piano di estinzione dei debiti. L’articolo prevede infine la facoltà per Roma Capitale di concedere delle anticipazioni per far fronte a eventuali carenze temporanee di cassa della Gestione commissariale.
I commi da 1-bis a 1-sexies, inseriti in sede di conversione, disciplinano le iniziative necessarie all’accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario di Roma Capitale denominato RomeCity 5,345 per cento.
A seguito della conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale:
a) Roma capitale provvede alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale;
b) sono trasferiti a Roma capitale i crediti di competenza della stessa Gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall’indebitamento pregresso, iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza è finalizzata alla copertura dell’eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione dei residui innanzi vista;
c) è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti;
d) le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva, rientrano nella competenza di Roma capitale.
Roma Capitale promuove le iniziative necessarie per ottenere l’adesione dei possessori delle obbligazioni RomeCity 5,345 per cento con scadenza 27 gennaio 2048 (ISIN XS0181673798) per 1.400 milioni di euro all’accollo del prestito obbligazionario medesimo da parte dello Stato.
Per questa finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2048. E’ disciplinata l’ipotesi della mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni.
Fino alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale, al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della gestione stessa il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere alla stessa anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell’eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma capitale e la Gestione commissariale.
La disposizione ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 38, commi da 1 al 7-sexies e comma 2).
Comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto
Per gli anni dal 2020 al 2022, un importo commisurato ai minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti di credito di competenza della Gestione commissariale, effettuate dopo il 30 giugno 2019, è destinato ad alimentare un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno, denominato “Fondo per il concorso al pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane”. Il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma promuove presso gli istituti di credito ogni iniziativa utile al raggiungimento di detto obiettivo. L’eventuale conclusione dei contratti di rinegoziazione è comunque subordinata all’emanazione di un decreto di autorizzazione del MEF.
Ai fini del concorso nel pagamento delle rate in scadenza dei mutui contratti per spese di investimento da parte dei comuni capoluogo delle città metropolitane in dissesto finanziario, alla data del 1° maggio 2019, è riconosciuto ai medesimi comuni un contributo di 20 milioni di euro per l’anno 2019 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.
Il fondo di cui è annualmente ripartito, su richiesta dei comuni interessati, tra i comuni capoluogo delle città metropolitane che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o la dichiarazione di dissesto finanziario che hanno deliberato un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti. Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 novembre 2019, in proporzione all’entità delle rate annuali di rimborso del debito.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 38, commi 1-septies, octies, decies)
Comuni dissestati con popolazione superiore a 60.000 abitanti: riduzione importi contratti
I comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che hanno dichiarato, in data successiva al 1° gennaio 2012, e che successivamente hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, al fine di assicurare il ripiano delle passività, sono autorizzati, a decorrere dalla data del 30 giugno 2019, a ridurre gli importi dei contratti in essere, nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l’aggiudicazione, anche provvisoria, aventi a oggetto l’acquisto o la fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E’ fatta salva la facoltà del prestatore dei beni o servizi di recedere dal contratto, entro trenta giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione, senza alcuna penalità da recesso verso l’amministrazione.
Il recesso è comunicato all’amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest’ultima. In caso di recesso, i detti comuni, nelle more dell’espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro della Consip Spa, a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di contratti pubblici.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 38, comma 1-undecies)
Enti locali in dissesto: anticipazioni di tesoreria
E’ modifica la durata dell’intervallo di tempo entro cui le anticipazioni di tesoreria per gli enti locali in dissesto economico-finanziario, che abbiano adottato la deliberazione di cui all’art. 251, comma 1 (incremento di aliquote e tariffe di base nella misura massima consentita), e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, possono essere concesse entro il limite di 5 dodicesimi (anziché 3 dodicesimi) delle entrate accertate nel penultimo anno precedente. In particolare, tale durata è ampliata «fino al raggiungimento dell’equilibrio e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto».
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 38, comma 1-duodecies)
Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale: nuova tabella
La tabella di cui al comma 5-bis dell’art. 243-bis D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) è sostituita dalla seguente:
Rapporto passività/impegni di cui al titolo I Durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale
Fino al 20 per cento 4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento 10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti 15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni 20 anni.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 38, comma 1-terdieces)
Contributo Comune di Alessandria
E’ riconosciuto al comune di Alessandria un contributo in conto capitale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 38, comma 1-quaterdecies)
Rendiconto gestione: Comuni eventi sismici Provincia Campobasso e Città metropolitana di Catania
I comuni interessati dagli eventi sismici della Provincia di Campobasso e della Città metropolitana di Catania approvano il rendiconto della gestione, relativo all’esercizio 2018, entro il 31 luglio 2019 e lo trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dalla data dell’approvazione.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 38, comma 1-quinquiesdecies )
Rimodulazione o riformulazione piano di riequilibrio
Gli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio, entro la data del 14 febbraio 2019 di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, anche se non ancora approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione regionale competente, possono riproporre il piano per adeguarlo alla normativa vigente. La riproposizione deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, nel rispetto della disciplina vigente, ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi.
Le rimodulazioni non sospendono le azioni esecutive e, considerata la situazione di eccezionale urgenza, sono oggetto di approvazione o di diniego della competente sezione regionale della Corte dei conti entro venti giorni dalla ricezione dell’atto deliberativo del consiglio comunale. Per i piani per cui è pendente la fase istruttoria presso la Commissione di cui all’art. 155D.Lgs. n. 267 del 2000, la Commissione predetta è tenuta a concludere la fase istruttoria entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni. Entro i successivi cinque giorni, la Commissione invia le proprie considerazioni istruttorie conclusive alla competente sezione regionale della Corte dei conti, che provvede alla approvazione o al diniego del piano di riequilibrio riformulato entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 38, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater)
Comune Campione d’Italia
A decorrere dall’anno 2019, al comune di Campione d’Italia è corrisposto un contributo nel limite massimo di 5 milioni di euro annui, per esigenze di bilancio, con priorità per le spese di funzionamento dell’ente, a valere sulle somme iscritte nel capitolo 1379, denominato «Contributo straordinario al comune di Campione d’Italia», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 38, comma 2-quinquies).
Pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni
E’ integrato il comma 859, lettera a), dell’art. 1L. n. 145 del 2018, al fine di evitare l’applicazione delle misure ivi previste nei casi in cui il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell’esercizio precedente, non superi il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio. In tal caso, dunque, le amministrazioni pubbliche interessate non devono effettuare l’accantonamento nel Fondo di garanzia debiti commerciali, previsto per le amministrazioni che adottano la contabilità finanziaria, né subiscono le penalità previste, in termini di riduzione dei costi di competenza per consumi intermedi, per le amministrazioni che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale. Inoltre, il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell’esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 38-bis).
Debiti fuori bilancio delle Regioni
Modificata la procedura per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio delle regioni derivanti da sentenze esecutive:
– riducendo i tempi per il loro riconoscimento da parte del Consiglio regionale, con legge, che passano da sessanta a trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta;
– disponendo che al riconoscimento di tali debiti provveda il Consiglio regionale, come già previsto dalla normativa vigente, o, in alternativa, la Giunta regionale.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 38-ter).
Accordo tra il Governo e la Regione siciliana: recepimento
Previste disposizioni dirette a dare attuazione all’accordo integrativo tra il Governo e la Regione Siciliana del 15 maggio 2019 per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane della regione. L’accordo integrativo fa seguito all’accordo tra Governo e Regione Siciliana in materia di finanza pubblica sottoscritto il 19 dicembre 2018.
E’ introdotta una disciplina derogatoria, per il 2019, alle disposizioni vigenti in materia di esercizio e gestione provvisoria del bilancio di previsione. Ciò al fine di consentire ai liberi consorzi comunali e alle città metropolitane, in esercizio provvisorio, di poter utilizzare le risorse pubbliche trasferite per la realizzazione di interventi infrastrutturali.
In relazione a queste disposizioni i liberi consorzi comunali e le città metropolitane della Regione siciliana, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, sono autorizzati a:
a) approvare il rendiconto della gestione degli esercizi 2018 e precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, la disposizione specifica che in corrispondenza delle voci del rendiconto della gestione denominate «Previsioni definitive di competenza» e «Previsioni definitive di cassa» occorrerà indicare “gli importi effettivamente gestiti nel corso dell’esercizio;
b) predisporre un bilancio di previsione solo annuale per l’esercizio 2019;
c) utilizzare nel 2019, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione, l’avanzo di amministrazione libero, destinato e vincolato (di cui all’art. 187 del TUEL) per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall’art. 162 del TUEL.
Viene stabilito che la somma di 140 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2014-2020, nell’ambito della quota di risorse già destinate alla programmazione della Regione siciliana, è utilizzata a titolo di concorso alla finanza pubblica a carico della Regione per l’anno 2019. La stessa Regione trasmette la nuova programmazione, nel limite delle disponibilità residue, al CIPE per la conseguente presa d’atto.
E’ attribuito alla Regione siciliana un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019 a titolo di riduzione del contributo alla finanza pubblica.
Il contributo a favore dei liberi consorzi e delle città metropolitane è incrementato, per l’anno 2019, di ulteriori 100 milioni di euro.
Disposizione introdotta in sede di conversione (art. 38-quater).

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