12/07/2018 – Posizioni organizzative e applicazione del nuovo CCNL Funzioni locali

Posizioni organizzative e applicazione del nuovo CCNL Funzioni locali

A. Scarsella (La Gazzetta degli Enti Locali 12/7/2018)

“Il nuovo CCNL del comparto Funzioni locali del 21 maggio 2018, all’art. 15, comma 2, stabilisce che l’importo della retribuzione di posizione dei titolari di incarico di posizione organizzativa può variare da un minimo di euro 5mila ad un massimo di euro 16mila annui lordi.

La previsione contrattuale prevede quindi un aumento “teorico” dei limiti massimi delle indennità di posizione: in precedenza per le posizioni organizzative l’importo oscillava da un minimo euro 5.164,57 ed un massimo di euro 12.911,42, mentre per le alte professionalità il valore era dato da un minimo di euro 5.164, 56 ad un massimo di euro 16.000, da graduare sulla base delle responsabilità e dei carichi di lavoro connessi a ciascun incarico.

Le risorse eventualmente utilizzate per tali incrementi sono soggette al limite per il trattamento accessorio del personale contenuto nell’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017? Tale disposizione prevede che, nelle more di quanto previsto dal comma 1 della medesima disposizione (percorso di omogeneizzazione dei trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici), a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016.

La Corte dei conti della Lombardia con deliberazione n. 200/2018 ha risposto al quesito in modo affermativo, confermando che le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e risultato, spettanti ai titolari di posizione organizzativa, anche dopo l’aggiornamento dei valori minimi e massimi contenuto nell’art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, sono soggette al limite previsto per il salario accessorio del personale.”

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